Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/1980

Altra decisione · depositata il 13/03/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 69legge 93/1979
  • art. 1-bislegge 93/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal giudice

conciliatore di Mede, nel procedimento civile vertente tra Valsecchi

Luigi ed altra e Pincetti Anna Maria, iscritta al n. 457 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 230 del 22 agosto 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice a

quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73

della legge 27 luglio 1978, n. 392, "ed altri in esso richiamati", in

relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa,

non riconosceva al conduttore, nell'ipotesi di recesso del locatore,

alcun indennizzo per la perdita dell'avviamento, previsto invece per il

caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza dall'articolo 69,

commi settimo, ottavo e nono, della stessa legge.

Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la

legge 31 marzo 1979, n. 93, che, con l'art. 1 bis, ha modificato la

norma impugnata, introducendo espressamente nel testo relativo il

rinvio alle disposizioni dei commi settimo, ottavo e nono, del citato

art. 69 ed estendendo, quindi, il diritto all'indennizzo per la

perdita dell'avviamento anche al caso di recesso del locatore dai

contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge;

che, pertanto, si rende necessario che il giudice a quo riesamini

il giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità

tenendo presente la nuova normativa in vigore; che occorre quindi

disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Mede.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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