Art. 40 — Diritto di prelazione in caso di nuova locazione

Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo. Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.

Testo vigente dal 29 luglio 1978

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/1986

    Questione inammissibile
    30 gennaio 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., in quanto la normativa denunciata, assoggettando il proprietario agli effetti dell'istituto della prelazione in caso di vendita nei confronti di alcuni soltanto (operatori economici, titolari di aziende) tra i conduttori di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, violerebbe l'uniforme garanzia del diritto di proprietà. Le ordinanze di rimessione si limitano, infatti, all'apodittica affermazione della rilevanza della questione "così come proposta", senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, ne' alcuno specifico riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale caducazione delle norme censurate. - S. nn. 205/1983, 127/1983; O. nn. 9/1985, 140/1983.

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 128/1983

    Questione infondata
    5 maggio 1983

    Premesso che l'esclusione del diritto di prelazione dei conduttori di immobili urbani destinati ad uso professionale non e` circoscritta ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima ma deve essere estesa anche ai contratti in corso a momento dell'entrata in vigore della L. n. 392 del 1978 (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 73 L. n. 392 del 1978), va esaminata la questione riguardante la disciplina del diritto di prelazione e riscatto per talune categorie di conduttori che la Corte stessa ha sollevato con ordinanza n. 136 del 1982 (della quale e` relatore il giudice Maccarone e non gia` il giudice Conso come erroneamente indicato). Con detta ordinanza la Corte ha ritenuto opportuno di estendere l'esame all'intero sistema normativo che regola il diritto di prelazione e riscatto nelle locazioni di immobili urbani non destinati ad usi abitativi. La disciplina in esame si sottrae ai prospettati dubbi, venendo a dipendere da scelte discrezionali, e non irragionevoli del legislatore, il quale ha stabilito per le locazioni in argomento una serie di agevolazioni a favore dei conduttori che svolgono attivita` comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, attribuendo ad essi l'indennita` per la perdita di avviamento ed il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, e quello di prelazione e riscatto in caso di vendita dell'immobile, escludendo tuttavia dal beneficio i conduttori di immobili destinati ad uso professionale e quelli la cui attivita` sia transitoria, o svolta negli immobili indicati nell'art. 35 della legge. Finalita` della legge e` la conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate, tutelate mediante il mantenimento della clientela (essenziale componente dell'avviamento commerciale), spettando alla discrezionalita` del legislatore limitare il beneficio a determinate categorie di conduttori in funzione di situazioni economiche o di mercato che consigliano agevolazioni; e fissarne il contenuto giuridico. L'irragionevolezza di tale scelta non potrebbe farsi dipendere dalla duplicita` del beneficio a tutela di uno stesso interesse: sia perche` indennita` per la perdita dell'avviamento e diritto di prelazione non si sommano; sia perche` i due istituti rispondono a fini diversi (riparazione del danno subito per l'indennita`; conservazione dell'azienda, per esigenze sociali per il diritto di prelazione). Non e` quindi arbitraria, pur se discutibile sul piano legislativo, l'attribuzione del diritto di prelazione a talune categorie di conduttori, piuttosto che ad altre, manifestandosi nella legislazione una tendenza all'estensione della categoria.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 Legge sull’equo canone · Art. 39 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/1982

    Questione infondata
    14 luglio 1982

    La disparità di trattamento denunciata riguardo alle locazioni di immobili non destinati ad abitazione, nei confronti degli artt. 38, 39, 40 e 41, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, circa i diritti di prelazione e riscatto, in quanto negati a coloro che esercitano nell'immobile attività professionali, e riconosciuti invece a coloro che vi esercitano attività commerciale, industriale o artigianale, potrebbe essere eliminata sia dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui esclude il diritto di prelazione, sia dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme che il diritto di prelazione conferiscono. Peraltro, poiché la scelta fra l'una e l'altra soluzione, secondo giurisprudenza costante, non può dipendere dal modo in cui la questione è stata prospettata dalle ordinanze di remissione, e poiché è già stata sollevata la questione concernente l'esclusione dei professionisti dal diritto di prelazione, è necessario che la Corte, nello stesso giudizio, sollevi incidentalmente anche questione di legittimità costituzionale dei menzionati articoli nella parte in cui conferiscono il diritto di prelazione a favore dei locatari esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per il dubbio che essi accordino un ingiustificato privilegio a favore di queste categorie.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 42 cost. · Art. 38 Legge sull’equo canone

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art40 · fonte del testo

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