L'esclusione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale per cessata locazione nel caso si tratti di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi o villaggi turistici, trova giustificazione nel fatto che in tali ipotesi l'avviamento non è frutto dell'attività del conduttore, bensì un riflesso della peculiare collocazione del locale rispetto ad altri immobili, nei quali esso è compreso o ai quali esso è legato da un vincolo di stabile accessorietà. Perciò, dato il carattere derogatorio, rispetto alla regola che sancisce il diritto all'indennità di avviamento, della norma in questione, la mancata previsione, nella stessa, della esclusione di tale diritto anche nei casi di cessazione dei rapporti locativi relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere, essendo frutto di valutazione discrezionale, non arbitraria, del legislatore, non è sindacabile dalla Corte. E poiché la soluzione indicata dal giudice a quo non è quindi configurabile come una estensione logicamente necessitata ed implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo, non si può far luogo alla pronuncia della richiesta sentenza additiva. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., dell'art. 35, legge 27 luglio 1978, n. 392). - Per l'affermazione di analoghi principi in materia di limiti di ammissibilità delle sentenze additive: S. n. 440/1991. - Sulla funzione dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale: O. nn. 519/1989 e 481/1989.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 35 Legge sull’equo canone