Legge sull’equo canone

Art. 35 — Limiti

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonche' destinati all'esercizio di attivita' professionali, ad attivita' di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Testo vigente dal 29 luglio 1978

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 264/1992

    Questione infondata
    10 giugno 1992

    L'esclusione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale per cessata locazione nel caso si tratti di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi o villaggi turistici, trova giustificazione nel fatto che in tali ipotesi l'avviamento non è frutto dell'attività del conduttore, bensì un riflesso della peculiare collocazione del locale rispetto ad altri immobili, nei quali esso è compreso o ai quali esso è legato da un vincolo di stabile accessorietà. Perciò, dato il carattere derogatorio, rispetto alla regola che sancisce il diritto all'indennità di avviamento, della norma in questione, la mancata previsione, nella stessa, della esclusione di tale diritto anche nei casi di cessazione dei rapporti locativi relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere, essendo frutto di valutazione discrezionale, non arbitraria, del legislatore, non è sindacabile dalla Corte. E poiché la soluzione indicata dal giudice a quo non è quindi configurabile come una estensione logicamente necessitata ed implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo, non si può far luogo alla pronuncia della richiesta sentenza additiva. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., dell'art. 35, legge 27 luglio 1978, n. 392). - Per l'affermazione di analoghi principi in materia di limiti di ammissibilità delle sentenze additive: S. n. 440/1991. - Sulla funzione dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale: O. nn. 519/1989 e 481/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 35 Legge sull’equo canone

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  • Ordinanza n. 269/1991

    Questione inammissibile
    12 giugno 1991

    Manifesta inammissibilità della questione per mancanza del giudizio sulla rilevanza, non avendo il giudice remittente compiuto, come era suo esclusivo compito, lasciando alla Corte costituzionale di effettuarla, la scelta tra due diversi indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, uno definito prevalente, che, riconducendo l'attività svolta nel laboratorio di analisi di cui trattasi tra quelle professionali e complementari a quelle svolte nella clinica istallata nell'immobile locato esclude che sia dovuta l'indennità di avviamento, e l'altro secondo cui, trattandosi sempre di attività organizzata imprenditorialmente, spetta la detta indennità.

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 Legge sull’equo canone · Art. 34 Legge sull’equo canone

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  • Ordinanza n. 583/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    Nel regime transitorio delle locazioni, il riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura dell'indennita` di avviamento in ipotesi di recesso motivato da necessita` diverse da quella abitativa, trova la sua giustificazione nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, commi secondo e terzo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata in sent. n. 300/1983 - dell'art. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e dell'art. 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui commisurano l'indennita` per la perdita dell'avviamento al canone corrente di mercato anziche` all'ultimo canone corrisposto).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 69 Legge sull’equo canone

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art35 · fonte del testo

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