Art. 2 — Diritto di prelazione

Il locatore che intenda locare l'immobile a terzi deve comunicare le offerte ricevute al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale o consuetudinaria. Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione, oppure abbia dato disdetta. Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro sei mesi, ovvero nel caso in cui il locatore, avendo ottenuto il rilascio dell'immobile per adibirlo ad uso proprio, lo lochi a terzi entro sei mesi dalla data del rilascio.

Testo vigente dal 4 febbraio 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19~art2 · fonte del testo

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