Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore

di Lecce nel procedimento civile vertente tra Tommasina Rizzelli e

Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), iscritta al

n. 28 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992

nel corso di un giudizio promosso da Tommasina Rizzelli contro

Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), ha sollevato

d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte

in cui non consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un

immobile locato, previa corresponsione dell'importo dovuto a titolo

d'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, risultante

dalla sentenza di primo grado (resa nel giudizio relativo alla

spettanza ed alla determinazione dell'indennità), salvo conguaglio

all'esito della lite.

Per il Pretore di Lecce la possibilità di ritenere realizzata

questa condizione di procedibilità mediante la corresponsione

dell'importo determinato con la sentenza di primo grado, essendo

prevista dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978

(a seguito dell'aggiunta operata con l'art. 9 del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, con la

legge 21 febbraio 1989, n. 61), si riferisce ai soli contratti di

locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge

n. 392 del 1978, ma non trova applicazione alle locazioni che

ricadono nel regime transitorio, disciplinato dall'art. 69 della

stessa legge, per le quali, in caso di controversia sull'indennità

per la perdita dell'avviamento commerciale, non sarebbe sufficiente

una provvisoria certezza sul quantum, occorrendo una sentenza passata

in giudicato.

La diversità di regolamentazione sarebbe in contrasto con l'art.

3 della Costituzione, giacché, ad avviso del giudice rimettente,

nelle due ipotesi, pur essendo diversi i criteri di determinazione

dell'indennità, si è in presenza di situazioni omogenee quanto

all'esecuzione del provvedimento di rilascio, soprattutto quando sia

intervenuta una sentenza che stabilisce se spetta (e determina a

quanto ammonta) l'indennità.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva che erroneamente il Pretore di Lecce ritiene

non applicabile l'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988 alle

locazioni che ricadono nella disciplina transitoria. La disposizione

denunciata, avendo contenuto meramente processuale, sarebbe invece

immediatamente applicabile ai giudizi in corso, anche a quelli

relativi alle locazioni non abitative soggette alla disciplina

transitoria dettata dalla legge n. 392 del 1978. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui

la disposizione, inserita nel contesto della disciplina transitoria

delle locazioni di immobili urbani, non prevede che il provvedimento

di rilascio possa essere eseguito quando sia stata corrisposta

l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, determinata

con sentenza di primo grado e salvo conguaglio all'esito del

giudizio. L'esecuzione sarebbe, difatti, consentita per i contratti

stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge n. 392

del 1978 (in forza dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.

551, che ha aggiunto un comma all'art. 34 della legge n. 392,

relativo alla disciplina dell'indennità per la perdita di avviamento

da applicare ai contratti a regime), mentre non sarebbe permessa,

alle stesse condizioni, per i contratti sottoposti alla disciplina

transitoria, non essendo stato modificato l'art. 69 della legge n.

392 del 1978, che si riferisce ad essi. Ne deriva, ad avviso del

giudice rimettente, un'irragionevole disparità di trattamento nella

regolamentazione delle condizioni per l'esecuzione del provvedimento

di rilascio di un immobile locato, e quindi un contrasto fra la

disposizione denunciata e l'art. 3 della Costituzione.

2. - L'innovazione legislativa introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, pur mantenendo il principio che l'esecuzione

del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata al

pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, ha

bilanciato gli interessi tra le parti, quando vi sia controversia in

ordine all'indennità. In tal caso il pagamento della somma pretesa a

questo titolo o determinata dalla sentenza di primo grado, salvo

conguaglio all'esito del giudizio, consente l'esecuzione.

La nuova disciplina, formalmente inserita nell'art. 34 della legge

n. 392 del 1978, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria

dell'indennità per la perdita dell'avviamento, risponde ad una

finalità generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla

disciplina transitoria. Se diversi sono i criteri di determinazione

dell'indennità per le locazioni stipulate prima o dopo l'entrata in

vigore della legge n. 392 del 1978, analoga è nei due casi

l'incidenza del pagamento dell'indennità (una volta che essa sia

stata determinata) sull'esecuzione del provvedimento di rilascio

dell'immobile.

L'inserimento della nuova regolamentazione, concernente una

condizione di procedibilità, nel contesto della disciplina comune

dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, può

rispondere ad esigenze sistematiche. Non rispecchia, comunque, una

intenzione del legislatore di escludere dal relativo ambito di

applicazione l'esecuzione del provvedimento di rilascio quando esso

riguardi immobili locati anteriormente alla entrata in vigore della

legge n. 392 del 1978. Dai lavori parlamentari è dato, al contrario,

desumere un orientamento volto a consentire l'esecuzione del

provvedimento ogni qualvolta esista una provvisoria certezza sulla

quantificazione dell'indennità, il pagamento della quale fa venir

meno le ragioni che giustificano la ritenzione dell'immobile.

La premessa della diversità di disciplina, dalla quale muove il

giudice rimettente, non appare quindi esatta. Quella premessa è

stata contrastata da parte della dottrina e disattesa da numerose

sentenze dei giudici di merito. Da ultimo la Corte di cassazione ha

sostenuto, seguendo un criterio logico-sistematico di

interpretazione, che l'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988 trova

applicazione anche all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio,

relativi a locazioni per le quali la determinazione dell'indennità

per la perdita dell'avviamento commerciale è effettuata in base

all'art. 69 della legge n. 392 del 1978. Si è così affermata

un'interpretazione adeguata ai principi della Costituzione, volta ad

evitare la disparità di trattamento che la lettura restrittiva della

norma determinerebbe.

La disposizione denunziata, se correttamente interpretata nei

sensi sopra indicati, non è in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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