Corte costituzionale

Ordinanza n. 725/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e

settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 23

giugno 1986 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente

tra S.p.A. Azalea e Buccelli Filomena ed altri, iscritta al 774 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 1 - 1ª s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per convalida di sfratto

per finita locazione di un terreno destinato a maneggio, promosso

dalla s.p.a. Azalea, locatrice, contro gli eredi di Bulzinetti

Giovanni, conduttore, il Pretore di Rimini, con ordinanza del 23

giugno 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 69, primo e settimo comma, della legge n. 392 del 1978

sulle locazioni urbane, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il contratto di locazione, stipulato il 6 luglio 1976 per

una durata di nove anni, è cessato nel giorno della sua scadenza

convenzionale (31 ottobre 1985), in quanto non soggetto a proroga

legale secondo la legislazione vigente al momento dell'entrata in

vigore della legge citata (30 luglio 1978), e pertanto non rientrante

tra quelli previsti dall'art. 71 della medesima;

che, trattandosi di contratto con scadenza convenzionale non

prorogata ope legis, non è applicabile l'art. 69, primo e settimo

comma, che attribuisce al conduttore il diritto a una indennità per

l'avviamento solo in caso di mancato rinnovo di un contratto con

scadenza prorogata a norma degli artt. 67 o 71;

che la diversità di trattamento del conduttore "stabilita

dall'art. 69 per una categoria omogenea di contratti, quella cioè

dei contratti in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga

secondo la precedente legislazione vincolistica", diversità

collegata alla sola circostanza che il termine di cessazione del

contratto pattuito dalle parti sia stato o no prorogato ai sensi

dall'art. 71, non appare al giudice remittente giustificata da una

differenza di situazioni sufficiente a legittimarla alla stregua del

criterio dell'art. 3 Cost.;

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha

eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione, atteso

che il thema decidendum, così come posto dai convenuti, era limitato

alla proroga del contratto, disposta dall'art. 9 bis della legge n.

118 del 1985: norma dichiarata incostituzionale da questa Corte con

sentenza n. 108 del 1986, di cui il giudice a quo non ha tenuto

conto;

che nel merito l'Avvocatura dello Stato afferma l'infondatezza

della questione, non essendo irrazionale, come può desumersi anche

dalla sent. n. 89 del 1984 di questa Corte, la differenza di

trattamento delle due posizioni messe a confronto: invero, i titolari

di locazioni con scadenza convenzionale non prorogata a norma

dell'art. 71, non ammessi ai benefici (connessi alla proroga)

previsti dall'art. 69, si trovavano - data la più lunga durata dei

contratti da essi stipulati - in una posizione più vantaggiosa

rispetto ai titolari delle locazioni contemplate dall'art. 69;

Considerato che, secondo le domande formulate dalle parti, il

giudice a quo avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente sul punto della

cessazione del contratto di locazione alla scadenza convenuta,

tenendo conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale,

sopravvenuta in corso di causa, dell'art. 9- bis della legge 5 aprile

1985 n. 118, che aveva disposto la proroga del termine invocata dai

conduttori;

che questi ultimi non hanno domandato l'indennità per la

perdita dell'avviamento né nell'atto di costituzione in giudizio, e

nemmeno nell'udienza per la precisazione delle conclusioni, dove si

sono limitati a chiedere "che, essendo pendente il giudizio di

legittimità costituzionale sulla norma che dispone il rinnovo delle

locazioni, il contratto stipulato il 6 luglio 1976 tra l'intimante e

Giovanni Bulzinetti venga dichiarato soggetto alla disciplina

transitoria della legge n. 392 del 1978", il cui art. 69 non prevede

il diritto all'indennità nel caso in questione;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale di

questa parte dell'art. 69 è stata sollevata non ai fini della

definizione di una pretesa attualmente dedotta nel giudizio

principale, ma solo sulla base di una supposta intenzione dei

convenuti di far valere tale pretesa in prosieguo di causa, così che

manca il requisito di rilevanza prescritto dall'art. 23, comma

secondo, della legge n. 87 del 1953;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, comma primo e settimo,

della legge 27 luglio 1978 n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal

Pretore di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:725 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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