Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello

di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1989 dal Pretore di

Scicli nel procedimento civile vertente tra Musso Antonio, quale

procuratore di Penna Mariannina, e l'Azienda Siciliana Trasporti,

iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Scicli, con ordinanza emessa in data 23

gennaio 1989 (R.O. n. 117 del 1989), nel procedimento vertente tra

Musso Antonio quale procuratore generale di Penna Mariannina e

l'Azienda Siciliana Trasporti, avente ad oggetto il pagamento di

indennità di avviamento commerciale, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, decimo comma, del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni,

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sostitutivo dell'art. 69 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede il diritto

del conduttore all'indennità di avviamento commerciale per gli

immobili destinati all'esercizio di un'attività che sia condotta dal

locatario in regime di monopolio o concessione;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato

l'art. 3 della Costituzione, in quanto il conduttore, attese le

modalità dello svolgimento dell'attività nel locale de quo (regime

di monopolio o di concessione), non può subire alcuna perdita dalla

cessazione del contratto di locazione e il locatore non potrà

conseguire alcun arricchimento non potendo esercitare la stessa

attività nello stesso immobile;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che il legislatore ha inteso compensare, con una

speciale indennità, il conduttore che rilascia l'immobile da lui

condotto in locazione della perdita che subisce per la cessazione

dell'avviamento commerciale che a lui fa capo mentre nel contempo il

locatore realizza un arricchimento per effetto dell'incremento del

valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal

conduttore;

che lo stesso legislatore ha tenuto presente la situazione che

normalmente si verifica per le locazioni di immobili destinati a uso

diverso da abitazione (commerciale) senza che in concreto sia

possibile distinguere tra attività ed attività mentre ha

considerato l'avviamento oggettivamente come fenomeno che accede

all'impresa esercitata, di qualunque tipo e specie sia, e inerisce

soprattutto all'immobile che ne costituisce elemento fondamentale;

che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di

legittimità costituzionale se non sia affetta da palese

irrazionalità che nella fattispecie non sussiste;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832

(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella

legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Scicli con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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