Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo

ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21

luglio 1981 dal Pretore di Civitanova Marche sul ricorso proposto da

Bianchini Vittorio contro Sembramante Adalgisa, iscritta al n. 684 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza del 30 gennaio 1980 il Pretore di Civitanova Marche,

accogliendo la domanda di Sembramante Adalgisa, proprietaria di un

locale ad uso commerciale concesso in locazione a Bianchini Vittorio,

ordinava il rilascio dell'immobile, provvedendo anche a liquidare, pur

in assenza di domanda del convenuto, l'indennità di avviamento

commerciale prevista dagli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978, n.

392.

Proposto appello avverso tale decisione, il Tribunale di Macerata,

con sentenza del 27 novembre 1980, dichiarava la nullità della

statuizione relativa all'indennità di avviamento per vizio di

ultrapetizione.

Notificati il titolo esecutivo ed il precetto, il Bianchini, con

atto di opposizione all'esecuzione proposto avanti al Pretore di

Civitanova Marche, deduceva l'ineseguibilità della sentenza per il

mancato avverarsi della condizione di cui all'art. 69, ottavo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Con ordinanza del 21 luglio 1981 il Pretore di Civitanova Marche ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69, settimo ed ottavo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui impone

al locatore di richiedere nel giudizio di cognizione la liquidazione

dell'indennità di avviamento commerciale, a fronte dell'inerzia sul

punto del conduttore, al fine di ottenere l'emanazione di una sentenza

di rilascio di immobile concretamente eseguibile nella fase esecutiva".

Rilevato che, "per evitare il vanificarsi del diritto del locatore

di agire in executivis, occorre che la sentenza di rilascio contenga

anche la liquidazione dell'indennità dell'avviamento commerciale", il

giudice a quo ritiene necessario "che la questione relativa alla

liquidazione della... indennità venga introdotta nel giudizio da una

delle parti". In caso di inerzia del conduttore, "non rimane, al fine

di evitare l'emanazione di sentenze prive del capo concernente la

liquidazione dell'indennità detta, che ritenere l'ammissibilità del

potere del locatore di sostituirsi al conduttore e di richiedere in sua

vece la liquidazione della prefata indennità".

Se ciò consente di eliminare "l'antinomia costituita dalla

produzione di sentenze la cui esecuzione è in pratica lasciata

all'arbitrio della stessa parte esecutata", ciò avviene a scapito del

diritto di azione del locatore ed in contrasto con il principio di

eguaglianza.

Sotto il primo aspetto, "il locatore non è libero di agire in

giudizio per la tutela del diritto al rilascio incondizionatamente...

ma è costretto ad azionare contemporaneamente contro di sé un diritto

altrui, per giunta rinunciabile e soggetto a prescrizione"; sotto il

secondo aspetto, "l'esercizio del diritto al rilascio dell'immobile ad

uso industriale, commerciale ed artigianale viene sottoposto ad oneri

processuali ben più gravi di quelli previsti per analoghi casi di

rilascio di immobile dalla stessa legge 27 luglio 1978, n. 392".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 gennaio 1982.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata in riferimento all'art. 24,

primo comma, della Costituzione non fondata e in riferimento all'art. 3

della Costituzione inammissibile perché assolutamente generica e, in

subordine, non fondata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione porta al vaglio di questa Corte, in

riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, l'art.

69, settimo ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella

parte in cui impone al locatore di richiedere nel giudizio di

cognizione la liquidazione dell'indennità di avviamento commerciale, a

fronte dell'inerzia sul punto del conduttore, al fine di ottenere

l'emanazione di una sentenza di rilascio di immobile concretamente

eseguibile nella fase esecutiva".

2. - Come emerge con chiarezza dalla motivazione dell'ordinanza, la

norma oggetto del giudizio di legittimità viene individuata muovendo

da un duplice ordine di considerazioni. Da un lato, si sottolinea

l'esclusione di qualsiasi automatismo nella determinazione

dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 69, settimo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392, per il caso in cui "il locatore non

intenda procedere al rinnovo della locazione" già in corso e

suscettibile di proroga, e ciò perché tale indennità dev'essere

calcolata "sulla base del canone corrente di mercato per i locali

aventi le stesse caratteristiche". Dall'altro lato, si evidenzia come

la subordinazione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio

all'"avvenuta corresponsione" dell'indennità di cui al suddetto comma

risulti sancita dall'art. 69, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392, in termini talmente perentori da non consentire eccezioni, se

non di fronte ad un'espressa rinuncia da parte del conduttore o al

maturare della prescrizione.

Da questi due rilievi il giudice a quo trae la conseguenza che,

nell'eventualità di una prolungata inerzia del conduttore, il locatore

avrebbe a disposizione, come "unico mezzo per evitare la produzione di

sentenze poi in concreto non eseguibili", il "richiedere egli stesso",

nel corso del giudizio di cognizione instaurato per ottenere il

rilascio dell'immobile, anche la liquidazione dell'indennità da

versare al conduttore nell'ipotesi di accoglimento della domanda

principale.

3. - Le modalità del caso di specie, che conferiscono rilevanza ai

sollevati dubbi di legittimità costituzionale, permettono di cogliere

meglio il perché ed il come si sia giunti all'individuazione della

norma qui denunciata.

Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione al precetto, che il

conduttore, invocando la non eseguibilità della sentenza di rilascio

dell'immobile per mancata determinazione e conseguente mancata

corresponsione dell'indennità di avviamento, aveva immediatamente

proposto, senza peraltro chiedere neppure questa volta la liquidazione

di quanto spettantegli, il Pretore di Civitanova Marche non poteva per

le esposte ragioni non riconoscere conforme a legge la tesi

dell'opponente.

Al tempo stesso, però, ritenendo che, nella persistente inerzia

del conduttore in ordine alla determinazione dell'indennità, il

locatore non avesse ormai alcuna possibilità di promuovere

l'avveramento della condizione tassativamente richiesta dall'ottavo

comma dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il medesimo

Pretore si era trovato a dover constatare che l'ordinamento

risulterebbe congegnato in modo tale da non offrire al locatore altra

via se non quella di richiedere al giudice adito per il rilascio anche

la determinazione dell'indennità di avviamento, ad evitare "la

produzione di sentenze, la cui esecuzione è in pratica lasciata

all'arbitrio della stessa parte esecutata" e, quindi, "in concreto non

eseguibili".

4. - Un così circoscritto e, per di più, anticipato meccanismo di

tutela del diritto al rilascio, riconosciuto sia pur condizionatamente

al locatore, comporterebbe, ad avviso del Pretore di Civitanova Marche,

la violazione di due parametri costituzionali: l'art. 3 della

Costituzione, dato il minor peso degli oneri processuali previsti "per

analoghi casi di rilascio di immobili dalla stessa legge 27 luglio

1978, n. 392", e l'art. 24, primo comma, della Costituzione, a causa

delle "eccessive restrizioni" cui il diritto del locatore è

sottoposto, sino al punto di dover egli "azionare contemporaneamente

contro di sé un diritto altrui, per giunta rinunciabile e soggetto a

prescrizione".

5. - Prima di prendere in esame la fondatezza della questione così

prospettata, si rende necessario verificare se la ricostruzione

normativa fatta propria dal giudice a quo sia il frutto di

un'accettabile operazione ermeneutica. È, del resto, la stessa

ordinanza di rimessione a parlare, nella parte finale della

motivazione, di "ipotizzata interpretazione dei commi settimo e ottavo

dell'art. 69".

L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento per il Presidente

del Consiglio dei ministri, afferma addirittura che si tratterebbe di

un'interpretazione "del tutto erronea sotto il profilo giuridico ed

ancora del tutto illogica sotto il profilo della razionalità", e ciò

perché l'esecuzione del provvedimento di rilascio sarebbe da

intendersi condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di

avviamento unicamente se ed in quanto tale indennità sia stata

richiesta ("dal conduttore cui soltanto interessa"), liquidata dal

giudice e non corrisposta dal locatore, mentre il condizionamento

verrebbe meno quando "l'indennità non sia stata corrisposta perché

non liquidata in quanto non richiesta".

6. - In effetti, l'interpretazione del giudice a quo non può

essere in alcun modo accettata, ma ciò non certo per le argomentazioni

svolte dall'Avvocatura dello Stato. L'interpretazione da quest'ultima

prospettata si rivela, anzi, ancor meno proponibile, incontrando un non

superabile ostacolo nella disposizione che condiziona l'esecuzione del

provvedimento di rilascio all'"avvenuta" corresponsione

dell'indennità.

Il vero è che l'interpretazione del Pretore di Civitanova Marche

non trova riscontro negli orientamenti che, dopo le inevitabili

oscillazioni iniziali, sono divenuti dominanti sia a livello

giurisprudenziale sia a livello dottrinale.

Più in particolare, l'interpretazione assunta come base dal

giudice a quo per sollevare la presente questione di legittimità

costituzionale risulta smentita dall'indirizzo in forza del quale la

Corte di cassazione riconosce al locatore la legittimazione a

richiedere la determinazione dell'indennità dovuta al conduttore anche

al di fuori e al di là del procedimento instaurato con la domanda di

rilascio dell'immobile locato: nel senso di poter dare vita,

promuovendo azione di accertamento, ad altro apposito giudizio di

cognizione, prima o dopo aver ottenuto il titolo per il rilascio, senza

dimenticare l'eventualità di proporre domanda riconvenzionale per la

determinazione dell'indennità nello stesso procedimento di opposizione

all'esecuzione instaurato dal conduttore.

7. - La gamma di possibilità a disposizione del locatore, sia per

quanto riguarda il momento in cui assumere l'iniziativa al fine di

determinare l'indennità sia per quanto riguarda la sede processuale

ove farla valere, toglie ogni fondamento all'asserzione, sulla quale si

basa la dedotta questione di legittimità, che "per evitare il

vanificarsi del diritto del locatore di agire in executivis, occorre

che la sentenza di rilascio contenga anche la liquidazione

dell'indennità di avviamento commerciale". Di conseguenza, resta

escluso che il locatore si trovi "costretto ad azionare

contemporaneamente contro di sé un diritto altrui" e, quindi, che

esistano per il diritto del locatore quelle "eccessive restrizioni" da

cui il giudice a quo è stato indotto ad ipotizzare un contrasto

dell'art. 69, settimo ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n.

392, con gli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo ed ottavo comma,

della legge 27 luglio 1978, n.392, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civitanova

Marche con ordinanza del 21 luglio 1981 (r.o. 684 del 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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