Corte costituzionale

Sentenza n. 562/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, ultimo

comma, 69, penultimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392

("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con

ordinanza emessa il 24 giugno 1982 dal Tribunale di Rimini nel

procedimento civile vertente tra Pivi Marcello e Volponi Libero,

iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Tribunale di Rimini, con ordinanza emessa il 24 giugno 1982, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo anteriore alla modifica

introdotta dalla legge 31 marzo 1979, n. 93, prospettando la

violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la norma

denunziata - applicabile nel giudizio in corso dinanzi al medesimo

giudice - non prevedeva il diritto all'indennità per la perdita

dell'avviamento per il conduttore nel caso di recesso del locatore.

La medesima indennità, osserva il giudice a quo, era invece prevista

nell'ipotesi di diniego di rinnovo e la citata "novella" del 1979

aveva modificato la norma proprio in tal senso;

Il giudice a quo ha altresì sollevato questione di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, degli

artt. 34, ultimo comma, e 69, penultimo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392, nella parte in cui, rimettendo all'iniziativa

processuale del conduttore la determinazione dell'indennità

d'avviamento, condizionano la concreta eseguibilità dell'ordine di

rilascio alla volontà del destinatario del medesimo, comprimendo il

diritto all'azione del locatore;

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha richiesto la declaratoria

d'infondatezza per la prima questione, essendo possibile

un'interpretazione che, diversamente da quella data dal giudice a

quo, consentirebbe di riconoscere come normalmente dovuta

l'indennità sulla base del richiamo all'art. 35 (casi di esclusione

dell'obbligo di corrisponderla) operato dall'art. 73;

Anche con riguardo alla seconda delle questioni l'Avvocatura ha

concluso per l'infondatezza, sostenendo che pure il locatore può

agire in giudizio per la determinazione dell'indennità; Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo prospetta un'ingiustificata disparità di

trattamento - sotto il vigore della norma impugnata - tra conduttori

di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo a seconda che

essi fossero destinatari del diniego di rinnovo ovvero della domanda

di rilascio per necessità del locatore;

Soltanto nella prima ipotesi, infatti, secondo l'originario testo

dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sarebbe stata dovuta

l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista

dagli ultimi tre commi dell'art. 69 della legge citata nella

formulazione all'epoca vigente. Tali commi (settimo, ottavo e nono)

vengono per l'appunto richiamati espressamente dall'art. 1- bis della

successiva legge 31 marzo 1979, n. 93, modificativa dell'art. 73;

Ma il carattere novativo e non già interpretativo di quest'ultima

legge, che è perciò irretroattiva, ne preclude l'applicabilità nel

giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, avente ad oggetto un

rapporto ormai conclusosi al momento dell'entrata in vigore della

legge stessa, secondo le esatte premesse dell'ordinanza di rimessione

le quali trovano altresì riscontro nella giurisprudenza della Corte

di cassazione (sent. 6 aprile 1982, n. 2132);

2. - La questione risulta perciò rilevante ed occorre verificare

la legittimità costituzionale della denunziata disposizione;

La difforme previsione normativa non appare sorretta da alcuna

logica giustificazione, ponendosi l'obbligo di corrispondere

l'indennità di avviamento come conseguenza sia del diniego di

rinnovo, che dell'esercizio della facoltà di recesso;

In quest'ultima ipotesi anzi, la determinazione di tale indennità

secondo il parametro del canone di mercato corrisponde all'esigenza

di porre una remora alle domande di recesso nel regime transitorio,

secondo quanto rilevato nella sentenza 5 ottobre 1983, n. 300;

In entrambi i casi permane identica la funzione riparatoria della

indennità rispetto al danno subito dal conduttore e la ratio, ad

essa sottesa, di conservazione dell'impresa anche nel pubblico

interesse;

L'originaria previsione dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 va pertanto dichiarata illegittima nella parte in cui non

richiama tra le norme applicabili in tema di recesso del locatore

l'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, così esplicitamente

prevedendo l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita

dell'avviamento commerciale;

3. - Quanto alla seconda questione, va ricordato che la Corte, con

la sentenza 24 giugno 1986, n. 154 ha interpretato il sistema

normativo vigente nel senso della legittimazione del locatore a

richiedere giudizialmente la determinazione dell'indennità in

argomento, così escludendo la violazione dell'art. 24, primo comma,

della Costituzione da parte della norma denunziata;

L'ordinanza di rimessione non offre argomenti nuovi rispetto a

quelli a suo tempo esaminati, essendo il richiamo all'art. 34 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, strettamente connesso all'aver indicato

come disposizione impugnata l'art. 69, settimo comma;

La relativa questione è pertanto manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27

luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge

31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente

l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita

dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e

nono comma, della legge stessa nel testo originario;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 69, penultimo comma, e 34, ultimo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani"), sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione dal Tribunale di Rimini con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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