Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e

41, legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promossi con due ordinanze emesse il 25 maggio 1984 e il 17

aprile 1984 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra

Perulli Gianfranco e De Vito Ignazio ed altra, iscritti al n. 1191 del

registro ordinanze 1984 ed al n. 132 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis e 143

bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse

rispettivamente il 17 aprile 1984 (R.O. n. 132/85), nel giudizio di

rilascio di un immobile adibito a studio professionale ed il 25 maggio

1984 (R.O. n. 1191/84), in quello successivamente introdotto dal

conduttore dello stesso immobile per ottenere l'indennità di cui

all'art. 69, comma settimo, della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), il Pretore di Venezia

ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 38,

39, 40 e 41 di tale legge, in riferimento all'art. 42 Cost.;

che il Pretore, pur rilevando che delle medesime norme questa Corte

ha già affermato la legittimità, in relazione agli artt. 3 e 35 Cost.

(Sentenza 5 maggio 1983, n. 128), ha ritenuto che i dubbi di

illegittimità costituzionale potrebbero sussistere in riferimento al

diverso parametro indicato e cioè all'art. 42 Cost. in quanto, agli

effetti dell'istituto della prelazione, il proprietario è assoggettato

non nei confronti di tutti i conduttori di immobili destinati ad uso

diverso dall'abitazione, ma solo nei confronti di alcuni (operatori

economici, titolari di aziende), sebbene gli uni come gli altri possano

ricomprendersi in un'unica categoria, individuabile alla stregua

dell'esercizio di attività implicanti un contatto diretto con il

pubblico e che rimane il tratto qualificante, con conseguente

violazione dell'uniforme garanzia del diritto di proprietà, apprestata

dall'art. 42 Cost..

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, con i quali si è eccepita l'inammissibilità della questione

per difetto di rilevanza o, comunque, per carente motivazione in punto

di rilevanza e se ne è dedotta, subordinatamente, nel merito,

l'infondatezza.

Considerato che entrambe le ordinanze si limitano all'apodittica

affermazione della rilevanza della questione " Così come proposta ",

senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, specie con

riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale

caducazione delle norme censurate;

che la questione stessa, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte in tema di delibazione e motivazione sulla rilevanza da

parte del giudice a quo (cfr. ordd. n. 9/85; n. 140/83; sentt. n.

205/83; n. 127/83), va quindi dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27

luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. dal

Pretore di Venezia con ordinanze emesse rispettivamente il 17 aprile

1984 (R.O. n. 132/85) ed il 25 maggio 1984 (R.O. n. 1191/84).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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