Legge fallimentare

Art. 143 fallimento — Procedimento di esdebitazione

Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresi' conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore gia' dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. ((Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.)) Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26. 52

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

52

La Corte Costituzionale con sentenza 19-30 maggio 2008 n. 181 (in G.U. 1a s.s. 04/06/2008 n. 24) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore gia' dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonche' del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in Camera di consiglio."

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 181/2008

    Ha colpito questo articolo
    30 maggio 2008

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede se non la necessità della partecipazione dei creditori concorsuali al procedimento di liberazione dei debiti, quantomeno la messa a conoscenza degli stessi, con idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, non essendovi state richieste di intervento nella procedura di esdebitazione da parte di creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, ovvero che non siano state sollevate esplicite eccezioni da parte di costoro relativamente alla lesione del loro diritto di difesa derivante dalla assenza di forme di pubblicità che rendessero loro nota la pendenza della procedura. Il rimettente, dubitando della legittimità costituzionale della norma censurata proprio nella parte in cui non prevede che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti in sede fallimentare siano informati della intervenuta pendenza della procedura di esdebitazione, dà per presupposto che tali creditori, in quanto ignari di tale pendenza, non abbiano partecipato alla procedura stessa.

    Art. 143 fallimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 267/2002

    Questione infondata
    20 giugno 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Siena, con l'…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 549/2000

    Questione infondata
    6 dicembre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordi…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 143 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 2008 al 19 dicembre 2012. 18 parole aggiunte.

… inesigibili nei confronti del debitore gia' dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. aggiunto: Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art143 · fonte del testo

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