Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1981 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26,

in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con

ordinanze 8 febbraio 1975 della Corte di cassazione e 30 luglio 1975

del tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 215 e 611

del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975 e n. 51 del 25 febbraio

1976.

Visti gli atti di costituzione della Società Vanelli Macchine,

dell'Istituto Mobiliare Italiano e dell'I.N.P.S.;

udito, nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980, il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

uditi gli avvocati Maria Luisa Zavattaro Ardizzi per la Società

Vanelli Macchine, Giuseppe Ferri per l'Istituto Mobiliare Italiano e

Gianni Romoli per l'I.N.P.S.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. Con ordinanza in data 8 febbraio 1975 la Corte di cassazione a

sezioni unite civili ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, commi primo, secondo e terzo, in

relazione all'art. 23, comma primo, ultima proposizione, della legge

fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

L'art. 26, nel prevedere che contro i decreti del giudice delegato,

salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale

fallimentare, entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte

del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e

di chiunque vi abbia interesse, stabilisce che il tribunale decide in

camera di consiglio e che il ricorso non sospende la esecuzione del

decreto. A sua volta l'art. 23, comma primo, ultima parte, dispone che

il tribunale che ha dichiarato il fallimento decide sui reclami contro

i provvedimenti del giudice delegato. Come si precisa nel dispositivo

della ordinanza di rinvio, queste disposizioni vengono sottoposte al

giudizio della Corte costituzionale nella parte in cui assoggettano al

reclamo al tribunale, regolandolo nel modo ivi previsto, "anche i

provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie

su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e decisione di esso

nelle ipotesi tipiche previste dalla legge, e in particolare il

decreto con cui lo stesso giudice delegato stabilisce il piano di

riparto, rendendolo esecutivo".

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso

(in relazione al fallimento, dichiarato dal tribunale di Bologna,

della s.p.a. Officine meccaniche di Val d'Idice) con ricorsi per

cassazione, in via principale o incidentale, di creditori insinuatisi

nella procedura fallimentare (I.M.I., I.N.P.S., Banca Credito

romagnolo, Banca cooperativa di Bologna, ditta Vanelli Macchine:

quest'ultima, come terzo rivendicante di beni mobili compresi nella

liquidazione) contro il decreto con cui lo stesso tribunale, in

seguito a reclami proposti dal Credito romagnolo, dalla Banca

cooperativa di Bologna, dall'I.N.P.S., e dalla ditta Vanelli, ed ai

quali si era opposto l'I.M.I., aveva modificato, su punti essenziali,

il piano di riparto dell'attivo stabilito dal giudice delegato.

2. Con il primo motivo del ricorso principale l'I.M.I. deduceva

che contro il decreto, con cui il giudice delegato, nelle ipotesi

tipiche previste dalla legge fallimentare, decide controversie su

diritti soggettivi, non è esperibile la procedura del reclamo al

tribunale ex art. 26, per sua natura proponibile soltanto contro i

provvedimenti ordinatori dello stesso giudice. Il piano di riparto

fissa l'ordine di precedenza tra i crediti concorrenti, e quindi la

sua approvazione, in quanto risolve tutte le questioni, effettive o

potenziali, di graduazione, costituisce appunto una delle suddette

ipotesi tipiche, onde il relativo decreto, avendo natura decisoria, ed

al tempo stesso definitiva per non essere nei suoi confronti prevista

alcuna specifica impugnazione, è soggetto soltanto al ricorso per

cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il provvedimento

impugnato, quindi, essendo stato emesso dal tribunale su un reclamo

inammissibile, andava cassato senza rinvio.

Nell'ordinanza di rimessione si premette che la tesi del

ricorrente non può, allo stato della normativa vigente, essere

accolta. Se è vero che il decreto di approvazione del piano di

riparto rientra in una delle ipotesi, in cui sono al giudice delegato

attribuiti dalla legge poteri cognitori e decisori in controversie su

diritti soggettivi, senza che sia insieme previsto uno specifico mezzo

di gravame, deve peraltro riconoscersi che il reclamo ex art. 26, in

relazione all'art. 23, comma primo, ultima parte, è esperibile anche

in tali ipotesi tipiche, oltre che, in generale, contro tutti i

provvedimenti ordinatori del giudice delegato. In tal senso probanti

indicazioni testuali sono offerte - secondo il giudice a quo che

all'uopo conduce analitica indagine - dalla legge fallimentare. Del

resto, soggiunge la Cassazione, proprio come rimedio apprestato anche

per le controversie su diritti soggettivi il reclamo ha vissuto e vive

nella esperienza giudiziaria, pur dopo la ricezione da parte della

Corte costituzionale, nella sentenza n. 118 del 1963, della opposta

opinione (sulla cui base fu dichiarata la non fondatezza della

sollevata questione di legittimità costituzionale delle medesime

disposizioni). Successivamente a tale sentenza, infatti, la

giurisprudenza prevalente (diffusamente citata nell'ordinanza) ha

continuato a riconoscere la esperibilità del rimedio anche

relativamente a questioni di diritti soggettivi nelle controversie

tipicamente affidate dalla legge alla cognizione e decisione del

giudice delegato.

Alla stregua della portata con cui l'istituto del reclamo ex art.

26 risulta vigere nel diritto vivente, si ripropone, a giudizio delle

Sezioni unite della Cassazione, la questione di legittimità

costituzionale della disciplina positiva, nella parte in cui essa

regola il reclamo de quo, pur quando questo si riferisca a

controversie su diritti soggettivi. Questione della cui non manifesta

infondatezza, in riferimento alla garanzia della tutela giudiziaria e

del diritto di difesa, assicurata dall'art. 24, commi primo e secondo,

della Costituzione, non può dubitarsi, alla luce dei rilievi svolti

in proposito nella ricordata sentenza n. 118 del 1963 della Corte

costituzionale, per quanto attiene non solo agli aspetti particolari

della disciplina riflettenti la brevità del termine e la sua

decorrenza dalla data del provvedimento indipendentemente dalla

effettiva conoscenza dell'interessato, ma anche con riguardo alla

stessa struttura del reclamo, come attualmente regolato, nel senso che

il procedimento nel suo complesso - per la sommarietà del

contraddittorio (che segue una prima fase cognitoria, quella che si

svolge innanzi al giudice delegato, parimenti, se non maggiormente,

sommaria), per la sede del suo svolgimento e della sua conclusione, per

la forma del provvedimento che lo definisce, ed infine per la

istituzionale non sospensività del gravame - sembra non garantire

sufficientemente, ad un tempo, né la effettiva esercitabilità

dell'azione in giudizio, né l'adeguata difesa della parte nel corso

del procedimento.

La rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione è

affermata nel riflesso che, qualora fosse riconosciuta fondata, il

provvedimento impugnato dovrebbe essere cassato senza rinvio, con

l'assorbimento di ogni altra censura proposta sia con il ricorso

principale dell'I.M.I., che con i ricorsi incidentali; mentre, nella

ipotesi della non fondatezza, il primo motivo del ricorso dell'I.M.I.

(con il quale, come già riferito, si sostiene la inammissibilità del

reclamo al tribunale di Bologna in quanto non esperibile per

contestazioni come quelle in oggetto, vertenti su diritti soggettivi)

dovrebbe essere respinto. Per quanto poi concerne il ricorso

incidentale della ditta Vanelli, l'ordinanza di rinvio considera che

il reclamo della ditta al tribunale contro il provvedimento emesso

dal giudice delegato, risulta presentato fuori termine: pertanto, la

questione di legittimità costituzionale è rilevante, non soltanto,

come per le impugnazioni di tutte le altre parti, nei termini generali

già delineati, ma anche in modo più specifico, con riferimento

peculiare alla disposizione di cui all'art. 26, comma primo, che

individua nella "data del decreto", a prescindere dalla effettiva

conoscenza di questo da parte dell'interessato, il dies a quo di

decorrenza del termine di tre giorni, utile per la proposizione del

reclamo.

3. Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni

e pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, nel giudizio innanzi alla

Corte si sono costituiti l'I.M.I., l'I.N.P.S. e la ditta Vanelli

Macchine, rappresentati e difesi il primo dagli avvocati Giuseppe

Ferri e Giorgio Guazzugli Marini, il secondo dagli avvocati Sergio

Traverso, Mariano Petrina e Gianni Romoli e la terza dagli avvocati

Clara Ghislanzoni e Maria Luisa Zavattaro Ardizzi. Non è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nell'atto di deduzioni dell'I.M.I., si premette che l'art. 26 è

di per sé inapplicabile ai provvedimenti cognitori e decisori del

giudice delegato, o, se applicabile, è costituzionalmente

illegittimo; con la conseguenza, in ambo i casi, per quanto riguarda

il giudizio a quo, di una sola identica soluzione: la cassazione senza

rinvio, perché emesso su un reclamo inammissibile, del provvedimento

del tribunale di Bologna. La difesa dell'I.M.I. propende per la prima

ipotesi, esprimendo ampie riserve circa i motivi esposti nella

ordinanza di rinvio a sostegno della tesi della estensione, in base

alla legge fallimentare, del reclamo ex art. 26 ai provvedimenti

decisori del giudice delegato.

La questione di legittimità costituzionale sollevata nei

confronti dell'art. 26 dovrebbe perciò essere dichiarata non fondata,

in quanto basata su un presupposto che non sussiste; restando

indubbio, peraltro, che se invece - come affermato dalla Cassazione -

il reclamo ex art. 26 dovesse ritenersi applicabile anche per i

provvedimenti decisori del giudice delegato incidenti su diritti

soggettivi, la norma impugnata dovrebbe senz'altro essere dichiarata

illegittima.

A sua volta l'I.N.P.S. sostiene anzitutto che la questione di

legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione dovrebbe essere

dichiarata inammissibile per irrilevanza. Se è per la brevità del

termine e per la stessa struttura del reclamo che l'art. 26 - come

denunciato dalla ordinanza di rinvio - lede il diritto tutelato

dall'art. 24 della Costituzione, poiché il reclamo è un mezzo

offerto a chi si ritiene leso dal provvedimento del giudice delegato,

la eccezione di incostituzionalità - così come è stata formulata -

non potrebbe essere ritenuta "rilevante", né quindi essere sollevata,

se non con riferimento alla parte reclamante, cui capiti di vedere il

suo diritto di azione e difesa compromesso dalle limitazioni

denunciate nell'art. 26. Ciò però nel caso non si verifica, il

reclamo al tribunale fallimentare essendo stato proposto dall'I.N.P.S.

e non dall'I.M.I., e il fatto stesso che il reclamo sia stato accolto

dimostrando che il diritto alla difesa del reclamante è stato

tutelato. Inoltre, se la tesi del giudice a quo fosse riconosciuta

esatta, e l'art. 26 venisse dichiarato incostituzionale, la cassazione

senza rinvio - che ne conseguirebbe - del provvedimento emesso dal

tribunale fallimentare sul reclamo, riporterebbe in vita il

provvedimento originario del giudice delegato, contro il quale

l'I.N.P.S. non avrebbe più rimedio. Col risultato che, per tutelare

il suo diritto di difesa si verrebbe a privare l'Istituto, con palese

contraddizione, dei risultati che pure è riuscito ad ottenere proprio

con quel mezzo di difesa che si suppone inadeguato. Quanto al merito

della questione, qualora la si ritenesse proponibile, l'I.N.P.S.

conclude rimettendosi alla decisione di questa Corte.

Nell'atto di deduzioni della ditta Vanelli si rivolgono critiche a

quelle parti della disposizione impugnata che particolarmente la

interessano: ai punti, cioè, concernenti la durata (di soli tre

giorni) e la decorrenza (dalla data del decreto del giudice delegato)

del termine previsto dall'art. 26 per la presentazione del reclamo.

Durata e decorrenza che, per la loro brevità e inadeguatezza, non solo

non assicurano, ma irrimediabilmente impediscono agli interessati

l'esercizio della difesa.

In data 5 ottobre 1980 sono state presentate due memorie, una da

parte dell'I.M.I., l'altra da parte della ditta Vanelli.

La difesa dell'I.M.I., premesso che la eccezione di irrilevanza

formulata nell'atto di deduzioni dell'I.N.P.S. è sicuramente

insostenibile, dopo aver ripreso e illustrato, riguardo al merito, gli

argomenti già svolti nelle precedenti deduzioni, osserva che, sulla

questione concernente la estensione del reclamo previsto dall'art. 26

ai provvedimenti decisori del giudice delegato, la giurisprudenza della

Cassazione successiva alla emanazione della ordinanza di rinvio delle

Sezioni unite, rivela notevoli perplessità. Se infatti - sottolinea

la memoria - la maggior parte delle decisioni, in questi ultimi anni,

sono conformi, sul punto, all'indirizzo (favorevole alla estensione

del reclamo ai provvedimenti decisori) affermato in quella ordinanza,

non mancano sentenze che tale estensione escludono, adeguandosi a loro

volta alla interpretazione accolta nella sentenza n. 118 del 1963

della Corte costituzionale.

La difesa della ditta Vanelli Macchine, dopo aver accennato alle

vicende del giudizio a quo e alle modifiche apportate dal tribunale al

piano di riparto predisposto dal giudice delegato, osserva che la

interpretazione delle leggi spetta alla Cassazione e dunque la Corte

costituzionale, riguardo alla interpretazione della norma impugnata,

non potrebbe discostarsi da quella prevalsa nella giurisprudenza della

Cassazione. Con la conseguenza che l'art. 26 della legge fallimentare

dovrebbe essere senz'altro dichiarato illegittimo.

4. Con ordinanza in data 30 luglio 1975 la questione di

legittimità costituzionale, già sollevata dalle Sezioni unite della

Corte di cassazione, è stata ritenuta non manifestamente infondata, e

perciò sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, anche dal

tribunale di Firenze, che ha impugnato l'art. 26 della legge

fallimentare, in relazione all'art. 23, ultimo capoverso, della stessa

legge, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, "nella parte

in cui assoggetta a reclamo davanti al tribunale fallimentare i

provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie

su diritti soggettivi, senza assicurare adeguata garanzia e

sufficiente tutela del diritto di difesa ai titolari dei diritti

medesimi".

La questione è stata sollevata, d'ufficio, nel corso dell'esame

di un reclamo del curatore del fallimento di Casanova Carolina ed

altri, pendente innanzi al suddetto tribunale, avverso il decreto con

cui il giudice delegato, in sede di riparto, aveva deciso che non

dovessero applicarsi sulle somme da pagare a ex dipendenti della ditta

fallita e a professionisti che avevano prestato la loro opera a favore

della procedura fallimentare, le ritenute di acconto i.r.p.e.f.

Trattandosi di giudizio vertente senza dubbio su diritti

soggettivi, e per di più - si sottolinea - su diritti di terzi non

partecipi della procedura fallimentare, in punto di rilevanza il

tribunale fa anzitutto presente di non poter pronunciarsi sul reclamo

se la questione di legittimità costituzionale formulata, nei termini

suesposti, nei confronti dell'art. 26 della legge fallimentare, non

venga prima decisa.

Quanto ai motivi della non manifesta infondatezza, dopo aver

accennato alle divergenze e alla evoluzione delle interpretazioni

giurisprudenziali, dopo la sentenza n. 118 del 1963 della Corte

costituzionale, circa la applicabilità del reclamo previsto dall'art.

26 ai provvedimenti decisori (oltre che ordinatori) del giudice

delegato, il giudice a quo, sulla base delle argomentazioni svolte

nella ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, accede

alla tesi della interpretazione estensiva del reclamo ex art. 26 ai

provvedimenti decisori del giudice delegato, interpretazione che,

affermatasi nella giurisprudenza, va ormai considerata "diritto

vivente".

Tuttavia, secondo il tribunale di Firenze, la estensione del

reclamo ex art. 26 ai provvedimenti decisori del giudice delegato

comporta inevitabilmente, dato il modo con cui il reclamo è regolato

nell'art. 26, la illegittimità, in parte qua, della disposizione

impugnata. Come infatti fu già chiaramente detto - prosegue il

provvedimento di rimessione - nella sentenza n. 118 del 1963 della

Corte costituzionale, la regolamentazione del "reclamo al tribunale"

nell'art. 26 presenta, riguardo alle esigenze di garanzia del diritto

di agire e difendersi in giudizio, di cui all'art. 24 della

Costituzione, varie e vistose carenze, non soltanto negli aspetti

particolari (brevità del termine e sua decorrenza dalla data del

provvedimento indipendentemente dalla effettiva conoscenza che pure -

per poterlo impugnare - dovrebbe essere messo in condizione di averne

il soggetto colpito), ma per la struttura stessa del reclamo: per la

mancanza, cioè, di ogni strumento diretto ad assicurare l'eventuale

partecipazione di titolari di diritti soggettivi coinvolti, e quindi

per la sommarietà del contraddittorio, per la sede del suo

svolgimento e della sua conclusione, per la forma del provvedimento

che lo definisce, per la istituzionale non sospensività del gravame.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza nelle forme di

rito, nessuna delle parti del processo di provenienza si è costituita

innanzi alla Corte. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è

intervenuto.

5. All'udienza pubblica le difese dell'I.M.I. e della ditta

Vanelli, richiamando gli argomenti svolti nelle rispettive memorie,

hanno concluso per la fondatezza della questione, mentre la difesa

dell'I.N.P.S. ha insistito nella richiesta che la questione sia

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. Considerato in diritto :

1. Le questioni sottoposte alla Corte dalle due ordinanze, della

Corte di cassazione, Sezioni unite civili, e del tribunale di Firenze,

sono sostanzialmente identiche, e pertanto i relativi giudizi vengono

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. Il thema decidendum può essere enunciato nei seguenti termini:

se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24

della Costituzione - l'art. 26 della legge fallimentare (r.d. 16

marzo 1942, n. 267, "Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa"), in relazione all'art. 23 della stessa legge,

nella parte in cui assoggetta a reclamo al collegio del tribunale,

regolandolo nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal

giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.

Ben vero che i provvedimenti di rimessione delineano la questione,

nel motivarne la non manifesta infondatezza, con più ampio

riferimento ai "provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato

nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e

decisione di esso nelle ipotesi tipiche previste dalla legge"

(ordinanza della Corte di cassazione), ed ai "provvedimenti decisori

emessi dal giudice delegato sulle controversie su diritti soggettivi"

(ordinanza del tribunale di Firenze). Ma questa Corte, nei cui compiti

rientra - come affermato dalla sua giurisprudenza (da ultimo sentenze

nn. 137 e 151 del 1980) - precisare l'oggetto della questione

sottoposta al suo esame, considera, secondo quanto esplicitamente

risulta dalle stesse ordinanze, che nel giudizio pendente innanzi alla

Corte di cassazione il provvedimento, contro il quale era stato

esperito il reclamo di cui all'art. 26 della legge fallimentare, era

il decreto con il quale il giudice delegato, tenuto conto delle

osservazioni dei creditori, "stabilisce il piano di riparto,

rendendolo esecutivo" (art. 110, ultimo comma, della stessa legge); e

che nell'altro giudizio a quo, pendente innanzi al tribunale di

Firenze, il reclamo era stato proposto dal curatore del fallimento

contro il decreto con il quale il giudice delegato, in sede di riparto

dell'attivo, aveva disposto che il pagamento ai creditori ammessi al

passivo per prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze

dell'impresa fallita, fosse effettuato senza operare alcuna ritenuta a

titolo di acconto dell'i.r.p.e.f. dovuta dai percipienti. Ritiene,

pertanto, la Corte, che la questione di legittimità costituzionale

del reclamo previsto dall'art. 26 in parola, non debba essere trattata

con riferimento a qualsiasi provvedimento decisorio del giudice

delegato (cerchia alquanto eterogenea), ma debba essere puntualmente

circoscritta nei termini sopra indicati, e cioè con riferimento ai

provvedimenti decisori che il giudice delegato adotta, ai sensi degli

articoli 110 segg. della legge fallimentare, in sede di ripartizione

dell'attivo.

3. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di

inammissibilità per difetto di rilevanza della sollevata questione,

opposta - nel giudizio instaurato a seguito dell'ordinanza della Corte

di cassazione - dalla difesa dell'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale (I.N.P.S.), sia nell'atto di costituzione che alla pubblica

udienza.

L'I.N.P.S., come esposto in narrativa, obietta che la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare,

essendo basata sull'asserito contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, non poteva venir sollevata se non con riferimento "alla

parte reclamante, il cui diritto a difesa potrebbe essere compromesso

dalle limitazioni dell'art. 26"; mentre, nel caso di specie,

"reclamante era l'I.N.P.S. e non l'I.M.I., ed il fatto stesso che il

reclamo sia stato accolto dimostra che il diritto a difesa del

reclamante è stato tutelato".

Ma in punto di rilevanza il giudice a quo ha diffusamente motivato,

deducendo che, qualora la questione fosse riconosciuta fondata, il

provvedimento impugnato dovrebbe essere cassato senza rinvio, con

l'assorbimento di ogni altra censura, mentre, nella ipotesi della non

fondatezza, il primo motivo del ricorso dell'Istituto Mobiliare

Italiano (I.M.I.) dovrebbe essere disatteso. Per quanto in

particolare concerne il ricorso incidentale della ditta Vanelli, la

sollevata questione sarebbe poi rilevante in modo più specifico, con

riferimento peculiare alla disposizione dell'impugnato art. 26, che

individua nella "data del decreto", a prescindere dalla effettiva

conoscenza di questo da parte dell'interessato, il dies a quo di

decorrenza del termine di tre giorni, utile per la proposizione del

reclamo: termine che nella specie la parte non ha rispettato. Sicché,

ove la questione fosse dichiarata non fondata, la Corte di cassazione

dovrebbe rilevare d'ufficio la preclusione formatasi sul decreto del

giudice delegato per mancanza di tempestiva impugnazione, con

conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso

successivamente proposto.

La Corte ritiene che gli argomenti addotti dalla difesa

dell'I.N.P.S. a sostegno della eccezione di irrilevanza, trovino nella

motivazione del provvedimento di rimessione puntuale ed esauriente

confutazione. È poi appena il caso di osservare che la questione

sollevata dalla Corte di cassazione nei confronti dell'art. 26 della

legge fallimentare non investe solo il previsto termine di tre giorni e

la sua decorrenza dalla data del decreto del giudice delegato, ma anche

la regolamentazione del procedimento nel suo complesso, il che non

riguarda, ovviamente, il solo reclamante ma tutte le parti

interessate.

In proposito devesi richiamare la costante giurisprudenza di

questa Corte (da ultimo, sentenza n. 174 del 1980), secondo la quale

il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità

costituzionale rientra nella primaria competenza del giudice a quo.

La cui motivazione sul punto è suscettibile di sindacato soltanto

"qualora risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel

procedimento, e ne derivi, pertanto, l'evidente esclusione del

carattere di necessaria pregiudizialità della soluzione della

questione di legittimità rispetto alla decisione del merito"

(sentenza n. 19 del 1978), il che non ricorre nel caso in esame.

L'eccezione di inammissibilità va dunque respinta, avendo il giudice

a quo motivato sulla rilevanza in modo specifico e adeguato.

4. La questione è fondata.

Giova, in proposito, prender le mosse dalla sentenza di questa

Corte n. 118 del 1963, alla quale ripetutamente fan richiamo i

provvedimenti di rimessione. In quell'occasione il giudice a quo -

investito della opposizione ad un decreto del giudice delegato che, in

applicazione degli artt. 77 e 150 della legge fallimentare, aveva

ingiunto ad un associato in partecipazione di versare la parte ancora

dovuta dei conferimenti, nei limiti delle perdite a suo carico - aveva

dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 23, ultimo

comma, e 26, primo comma, nella parte che recita: "entro tre giorni

dalla data del decreto", e secondo comma, della legge medesima, in

riferimento agli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della

Costituzione. Ma la Corte dichiarò non fondata la questione,

ritenendo che le disposizioni impugnate dovessero necessariamente

interpretarsi nel senso che il meccanismo, da esse delineato, non

fosse applicabile ai provvedimenti, come quello allora contestato,

"emessi dal giudice delegato nell'esercizio di funzioni di cognizione,

aventi per oggetto diritti soggettivi": ciò essendo escluso "sia

dalla stessa struttura del reclamo ... sia dalle forme o dalle

garanzie di tutela dei diritti soggettivi, assicurate dall'ordinamento

generale". L'opposta interpretazione data dal giudice a quo avrebbe

invero condotto, ad avviso della Corte, a situazioni nelle quali si

sarebbe verificata "non già una limitazione o un affievolimento dei

diritti soggettivi, ma addirittura l'impossibilità di una loro tutela

giurisdizionale".

Senonché, le Sezioni unite della Corte di cassazione - alle quali

il ricorso dell'I.M.I. è stato deferito ai sensi dell'art. 374, comma

secondo, del codice di procedura civile, trattandosi di questione di

diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici - nella

loro ordinanza, richiamando giurisprudenza "largamente prevalente",

hanno invece ritenuto esperibile il reclamo ex art. 26 anche nelle

controversie su diritti soggettivi tipicamente attribuite dalla legge

al giudice delegato; ed hanno affermato che, nella specie, il decreto

di approvazione del piano di riparto rientra appunto in una delle

ipotesi tipiche, in cui sono al giudice delegato attribuiti dalla legge

poteri cognitori e decisori in controversie su diritti soggettivi,

senza che sia insieme previsto uno specifico mezzo di gravame, dovendo

pertanto riconoscersi che contro il decreto medesimo è esperibile il

reclamo in parola. La medesima interpretazione delle denunciate norme

vien posta a base dell'ordinanza del tribunale di Firenze, che in

proposito fa puntuale riferimento all'ordinanza delle Sezioni unite

della Corte di cassazione. Gli stessi orientamenti interpretativi, del

resto, risultano più volte ribaditi e nettamente preponderanti nella

giurisprudenza successiva alle ordinanze di rinvio.

Non v'ha allora dubbio che, in tal modo interpretate ed applicate,

le disposizioni impugnate vivono nella realtà concreta in modo

incompatibile con il precetto dell'art. 24 della Costituzione.

5. Suffraga la pronuncia di fondatezza della sollevata questione

innanzi tutto la natura decisoria dei provvedimenti che il giudice

delegato adotta in sede di ripartizione delle attività fallimentari,

in applicazione degli artt. 110 e seguenti della legge fallimentare.

Oggetto della cognizione del giudice è, infatti, l'ordine tra i vari

creditori, quale disciplinato dall'art. 111, integrato dagli artt.

2777 - 2783 del codice civile, come modificati dalla legge 29 luglio

1975, n. 426, in materia di privilegi. Ben vero che il riparto ha per

presupposto le situazioni consolidatesi nella procedura di

accertamento del passivo, ma ciò non toglie al decreto di

esecutività del riparto quel carattere di novità, consistente

nell'accertamento dell'ordine tra i creditori concorsuali, in difetto

del quale l'ammissione al passivo non legittima alla collocazione

sulle somme disponibili.

Si verte, dunque, nell'ambito di diritti soggettivi, la cui tutela

è resa impossibile, o quanto meno estremamente difficile, dalla

eccessiva brevità del termine (appena "tre giorni") previsto

dall'art. 26 per l'esperimento del reclamo; nonché dalla sua

decorrenza "dalla data del decreto", indipendentemente dalla

conoscenza di esso da parte dell'interessato. Con il che resta

evidentemente vulnerato - come già sottolineato nella ricordata

sentenza di questa Corte n. 118 del 1963 - il diritto di difesa

costituzionalmente garantito, il cui effettivo esercizio postula

appunto che il termine di decadenza dall'impugnazione sia congruo, e

che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia

avuto notizia della emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno

tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilità da parte

dell'interessato medesimo.

La stessa "struttura" del procedimento di reclamo ex artt. 23 e

26, inoltre, non assicura adeguata tutela giurisdizionale ai diritti

soggettivi coinvolti nella ripartizione delle attività fallimentari.

Significativa, al riguardo, è soprattutto la sommarietà del

contraddittorio propria di siffatto procedimento, essendo previsto che

il tribunale investito del reclamo abbia soltanto la facoltà, e non

l'obbligo, di sentire in camera di consiglio le parti; e ciò - come

giustamente rileva la Corte di cassazione - dopo una prima fase

cognitoria innanzi al giudice delegato "parimenti, quando non

maggiormente, sommaria". Né di minor rilievo appare la forma del

provvedimento che definisce il procedimento di reclamo: decreto, per

il quale - come rilevato dalla sentenza n. 118 del 1963 - "non si

richiede motivazione".

Per le su esposte considerazioni la Corte ritiene che la

disposizione dettata dall'art. 26 della legge fallimentare, in

relazione all'art. 23 della stessa legge, nella parte in cui, secondo

l'accolta interpretazione, prevede la esperibilità del reclamo al

tribunale fallimentare contro i provvedimenti decisori emessi dal

giudice delegato in materia di piani di riparto, regolandolo nel modo

ivi previsto, contrasti con l'art. 24 della Costituzione, in quanto

non vengono adeguatamente garantiti né l'effettivo esercizio

dell'azione in giudizio, né la difesa della parte nel corso del

procedimento; e pertanto ne va dichiarata la illegittimità

costituzionale.

Quale sia, poi, il rimedio che il vigente ordinamento appresta -

una volta escluso il reclamo come strutturato dall'art. 26 in

relazione all'art. 23 - per la tutela dei diritti soggettivi che si

assumano lesi dai suddetti provvedimenti adottati dal giudice delegato

in materia di piani di riparto delle attività fallimentari, è

questione ermeneutica che non compete a questa Corte risolvere.

Sempre che il legislatore non ritenga poi di por mano ad un opportuno

riassetto della intera materia delle procedure concorsuali, traendo

occasione dalle segnalazioni che la Corte gli ha rivolto con le

sentenze nn. 152 e 155 del 1980 a proposito di altre disposizioni

della stessa legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, in

relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi

previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in

materia di piani di riparto dell'attivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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