Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale -sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., <<in quanto non prevede l'obbligo di astensione del giudice delegato al fallimento, chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i provvedimenti decisori da lui stesso emessi ed incidenti su diritti soggettivi>>, e degli artt. 23, 25, numero 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), <<rispettivamente, nella parte in cui prevedono che il giudice delegato riferisca al tribunale in caso di richiesta di provvedimento collegiale anche quando si tratti di reclamo avverso provvedimenti da lui stesso emessi e nella parte in cui non escludono, nella stessa ipotesi, la partecipazione al collegio di detto giudice>>, poiché, premesso che la qualificazione del reclamo, risultante dall'art. 739 cod. proc. civ., come grado ulteriore del giudizio non è estensibile al reclamo fallimentare - il quale rimane nell'ambito della stessa fase processuale e costituisce un momento dell'"iter" della procedura concorsuale, le cui peculiarità impongono speciali esigenze di continuità delle quali il giudice delegato è sostanzialmente il garante - ne consegue la non operatività, nella specie, dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., e, quindi, la mancanza di un obbligo di astensione. Peraltro, la peculiare disciplina fallimentare, che si manifesta segnatamente sul piano degli effetti sostanziali del fallimento, rende impossibile la comparazione della posizione dei creditori che agiscono esecutivamente al di fuori delle procedure concorsuali - richiamata quale 'tertium comparationis' dal giudice rimettente nel prospettare la violazione dell'art. 3 Cost. - con la posizione dei creditori fallimentari: la Corte ha, infatti, affermato di recente, in proposito, che <<la declaratoria di fallimento, da cui discende la necessitata concorsualità delle azioni esecutive dei creditori, vale a legittimare la diversità di disciplina che il legislatore detta in relazione alle situazioni poste a raffronto>>. - V. S. n. 234/1998. - Sulle decisioni rese con riferimento al reclamo avverso i provvedimenti incidenti su diritti soggettivi e, in particolare, avverso i decreti di ripartizione dell'attivo, cfr. S. nn. 118/1963 e 42/1981 nonché S. nn. 303/1965, 55/1986 e 156/1986, 'ex plurimis'. - V., inoltre, S. n. 158/1970, nella quale si afferma che <<nel processo fallimentare, anche per la spiccata rilevanza pubblicistica dell'istituto del fallimento, trova un'accentuazione del tutto particolare il principio di concentrazione di ogni controversia presso gli organi del fallimento medesimo: il che determina collegamenti ed interferenze processuali inevitabili, perciò non rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità>>. - Riguardo alla molteplicità di poteri del giudice delegato, cfr., 'ex multis', S. nn. 148/1996 e 351/1997. - Cfr., altresì, S. n. 326/1997, con la quale la Corte ha precisato che <<le caratteristiche del processo penale, finalizzato all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, a sua volta costantemente assistito dal 'favor reì, non consentono di trasporre 'sic et simpliciter' nel processo civile le considerazioni svolte relativamente a quello>>. La qual cosa <<non può non valere a maggior ragione con riguardo alla peculiare disciplina fallimentare>>. red.: G. Leo
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