Legge fallimentare

Art. 23 fallimento — Poteri del tribunale fallimentare

((Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato; puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".

Testo vigente dal 17 luglio 2006

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 156/1986

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1986

    La declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi primo, secondo e terzo, e 23, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), in rapporto agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, commi secondo e terzo, 163, comma secondo, e 164 dello stesso decreto, nella parte in cui si sottopongono al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato, anziché dalla data della comunicazione, i provvedimenti del giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi, induce a giudicare fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 23, comma primo, r.d. 267/1942, in relazione all'art. 188 del medesimo decreto, che pertanto vanno dichiarati illegittimi - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - "nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata". - S. n. 55/1986.

    Art. 739 c.p.c. · Art. 741 c.p.c. · Art. 26 fallimento · Art. 23 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 302/1985

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 1985

    riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 263 R.O. 1978 e 903 R.O. 1984, dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale a) dell'art. 91 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ord. 28 febbraio 1978 (n. 263/1978) nella parte in cui non prevede che il compe…

    Art. 91 fallimento · Art. 23 fallimento · Art. 36 fallimento · Art. 21 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 363/1998

    Questione infondata
    6 novembre 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale -sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., <<in quanto non prevede l'obbligo di astensione del giudice delegato al fallimento, chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i provvedimenti decisori da lui stesso emessi ed incidenti su diritti soggettivi>>, e degli artt. 23, 25, numero 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), <<rispettivamente, nella parte in cui prevedono che il giudice delegato riferisca al tribunale in caso di richiesta di provvedimento collegiale anche quando si tratti di reclamo avverso provvedimenti da lui stesso emessi e nella parte in cui non escludono, nella stessa ipotesi, la partecipazione al collegio di detto giudice>>, poiché, premesso che la qualificazione del reclamo, risultante dall'art. 739 cod. proc. civ., come grado ulteriore del giudizio non è estensibile al reclamo fallimentare - il quale rimane nell'ambito della stessa fase processuale e costituisce un momento dell'"iter" della procedura concorsuale, le cui peculiarità impongono speciali esigenze di continuità delle quali il giudice delegato è sostanzialmente il garante - ne consegue la non operatività, nella specie, dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., e, quindi, la mancanza di un obbligo di astensione. Peraltro, la peculiare disciplina fallimentare, che si manifesta segnatamente sul piano degli effetti sostanziali del fallimento, rende impossibile la comparazione della posizione dei creditori che agiscono esecutivamente al di fuori delle procedure concorsuali - richiamata quale 'tertium comparationis' dal giudice rimettente nel prospettare la violazione dell'art. 3 Cost. - con la posizione dei creditori fallimentari: la Corte ha, infatti, affermato di recente, in proposito, che <<la declaratoria di fallimento, da cui discende la necessitata concorsualità delle azioni esecutive dei creditori, vale a legittimare la diversità di disciplina che il legislatore detta in relazione alle situazioni poste a raffronto>>. - V. S. n. 234/1998. - Sulle decisioni rese con riferimento al reclamo avverso i provvedimenti incidenti su diritti soggettivi e, in particolare, avverso i decreti di ripartizione dell'attivo, cfr. S. nn. 118/1963 e 42/1981 nonché S. nn. 303/1965, 55/1986 e 156/1986, 'ex plurimis'. - V., inoltre, S. n. 158/1970, nella quale si afferma che <<nel processo fallimentare, anche per la spiccata rilevanza pubblicistica dell'istituto del fallimento, trova un'accentuazione del tutto particolare il principio di concentrazione di ogni controversia presso gli organi del fallimento medesimo: il che determina collegamenti ed interferenze processuali inevitabili, perciò non rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità>>. - Riguardo alla molteplicità di poteri del giudice delegato, cfr., 'ex multis', S. nn. 148/1996 e 351/1997. - Cfr., altresì, S. n. 326/1997, con la quale la Corte ha precisato che <<le caratteristiche del processo penale, finalizzato all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, a sua volta costantemente assistito dal 'favor reì, non consentono di trasporre 'sic et simpliciter' nel processo civile le considerazioni svolte relativamente a quello>>. La qual cosa <<non può non valere a maggior ragione con riguardo alla peculiare disciplina fallimentare>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 51 fallimento · Art. 23 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1986 al 17 luglio 2006. 36 parole tolte, 52 parole aggiunte.

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito tolto: dall'intera aggiunto: dell'intera procedura fallimentare; provvede tolto: sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di aggiunto: alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato; tolto: decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. Il tribunale puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditoritolto: , e surrogare un altro giudice al giudiceaggiunto: ; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono tolto: pronunciati con decreto non soggetto a gravame aggiunto: pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art23 · fonte del testo

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