Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo,

secondo e terzo comma r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata

e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione agli artt. 23,

primo comma, u.p., 188, secondo e terzo comma, 167, secondo comma e 164

stesso r.d. promossi con due ordinanze emesse il 7 novembre 1984 e una

il 15 gennaio 1985 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da

Banca Agricola Cooperativa di Cerea, Cassa Rurale ed Artigiana di Cerea

e Banca Cattolica del Veneto contro Ditta C.P.C. Corato Paniforti ed

altri e Corato Vittorio iscritte ai nn. 438, 439 e 491 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 279 bis, 287 bis e 293 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con separate ordinanze emesse sotto la stessa data del 7

novembre 1984 l'una nel ricorso proposto dalla Banca agricola

cooperativa di Cerea Società Cooperativa a r.l. contro la Ditta

C.P.C. Corato Paniforti ed altri avverso il decreto 23 maggio 1983 con

cui il Tribunale di Verona aveva respinto reclamo avverso il decreto

del giudice delegato per inosservanza del termine di tre giorni e

l'altra su ricorso vertente tra le medesime parti e avente identico

contenuto (regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella G.

U.), la Corte di cassazione - Sezione I civile ha giudicato non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in

riferimento all'art. 24 comma primo e secondo Cost., dell'art. 26 comma

primo, secondo e terzo in relazione all'art. 23, comma primo ultima

proposizione, nonché in relazione agli artt. 188 comma secondo e

terzo, 167, comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.),

nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel modo

previsto anche i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato

nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e

alla decisione di detto giudice nelle ipotesi tipiche previste dalla

legge in materia di amministrazione controllata, con particolare

riferimento al decreto con il quale viene disposta la cancellazione di

ipoteca giudiziale su beni soggetti a detta amministrazione, per

l'inadeguatezza della durata del termine e del dies a quo.

1.2. - Avanti la Corte in ambo gli incidenti nessuna delle parti si

è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985 (notificata il 4 e

comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella G. U. n. 293

bis del 13 dicembre 1985 e iscritta al n. 491 R.O. 1985) sul ricorso

proposto dalla s.p.a. Banca Cattolica contro Corato Vittorio, la Corte

di Cassazione - Sezione I civile ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, comma primo e secondo in relazione agli

artt. 164 e 188 u.c. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui

assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni

decorrenti non dalla comunicazione o notificazione, bensl' dalla

pubblicazione i provvedimenti emessi dal giudice delegato

all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti

soggettivi.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Nell'adunanza del 5 marzo 1986 il giudice Andrioli ha svolto

congiunta relazione. Considerato in diritto :

4.1. - L'identità o, quanto meno, la continenza di questioni

sollevate nei tre incidenti ne impone contestuale deliberazione.

4.2. - La circostanza che l'incidente sia stato proposto in

riferimento a vicende di amministrazione controllata che peraltro non

divergono da vicende di procedura fallimentare sulle quali questa Corte

ha portato il suo esame con le sentt. 5 marzo 1981 n. 42 e 22 novembre

1985 n. 303, per un verso impone - stante la eadem ratio - di estendere

questa alle res deductae nelle odierne ordinanze di rimessione

limitatamente al dies del termine e per altro verso rende necessaria la

prolazione di sentenza dichiarativa d'illegittimità costituzionale.

Poiché infine la ritualità dell'ipoteca giudiziale iscritta su beni

soggetti alla amministrazione controllata non rappresenta se non

l'occasione che ha indotto il giudice a quo a sollevare la questione di

costituzionalità sulla congruità del termine del reclamo avverso i

provvedimenti decisori dal giudice delegato emessi in controversie su

diritti soggettivi, non giova riprodurla a guisa di limitazione nel

dispositivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 438, 439, 491 R.O. 1985,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo,

secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188

comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n.

267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al

tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto

del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello

stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla

amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti

soggettivi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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