Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, ultimo

comma, e 26, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

(legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1962

dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Galbusera

Giovanni ed il fallimento della "Società Industria Confezioni e

Maglierie Ferba", iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del 6

ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il giudice delegato al fallimento della "Industria Confezioni e

Maglierie Ferba - Società di fatto", con decreto 19 aprile 1961,

notificato il 4 maggio 1961, ingiungeva a Giovanni Galbusera, associato

in partecipazione della Società fallita, di versare al curatore la

somma di lire 5.899.744, quale residuo dei conferimenti da lui dovuti

nei limiti delle perdite a suo carico, a norma degli artt. 77 e 150 del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

Contro tale provvedimento il Galbusera proponeva opposizione, con

atto di citazione notificato il 18 maggio 1961, nelle forme previste

dagli artt. 633 e segg. del Cod. proc. civile.

Il curatore, nel chiedere che l'opposizione fosse dichiarata

inammissibile o infondata, eccepiva preliminarmente la tardività di

essa, perché non proposta nel termine di tre giorni, ai sensi

dell'art. 26 della legge fallimentare.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 22 giugno 1962, rilevava che

il citato art. 26, primo comma, in quanto prevede l'esperibilità del

reclamo entro tre giorni dalla data del decreto, prescindendo da

qualsiasi pubblicità di questo, o dalla sua comunicazione agli

interessati, rende impossibile e di estrema difficoltà la proposizione

del reclamo stesso e quindi l'esercizio dell'azione a tutela dei

diritti; rilevava inoltre che il secondo comma dello stesso articolo e

l'ultimo comma dell'art. 23, in quanto configurano il provvedimento del

Tribunale fallimentare come decreto, lo sottraggono a qualsiasi

gravame, escludendo così il ricorso in cassazione per violazione di

legge. Il Tribunale, quindi, sollevava d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 23, ultimo comma, e 26, primo

comma, nella parte che dice: "entro tre giorni dalla data del

decreto", e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in

riferimento agli artt, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della

Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del

6 ottobre 1962, n. 252.

Non essendosi costituita nessuna delle parti, la causa veniva

decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, comma secondo,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

L'ordinanza del Tribunale di Venezia ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 23 e 26 del R.D. 16 marzo 1942,

n. 267 (c. d. legge fallimentare), sulla base di una interpretazione

del detto decreto secondo la quale le disposizioni contenute negli

articoli indicati si applicherebbero, oltre che ai provvedimenti

ordinatori, anche ai provvedimenti decisori del giudice delegato,

incidenti comunque su diritti soggettivi.

Ritiene la Corte di non poter condividere questa interpretazione

della legge fallimentare e degli articoli impugnati.

Il decreto 16 marzo 1942 contiene una disciplina del fallimento, la

quale, mentre si ispira alle particolari esigenze delle procedure

concorsuali, si inquadra nel sistema dell'ordinamento giuridico e trova

in questo i suoi limiti. In particolare, la tutela degli interessi

generali, a cui è diretta la speciale procedura fallimentare, si

integra e si armonizza, nell'unità dell'ordinamento con la tutela dei

diritti soggettivi garantiti dal diritto comune.

Sulla base di tali premesse va considerata la disposizione

dell'art. 26 della legge fallimentare, relativa al reclamo al Tribunale

contro i decreti del giudice delegato, da proporre entro tre giorni

dalla data.

La norma si collega ai poteri di direzione amministrativa del

fallimento, attribuiti al giudice delegato dal precedente art. 25, e si

ispira, da una parte, all'esigenza di rendere possibile, nell'interno

dell'amministrazione fallimentare, una revisione dei provvedimenti del

giudice, eventualmente lesivi degli interessi del reclamante;

dall'altra, all'esigenza di rapidità delle operazioni fallimentari.

Ciò spiega il carattere esecutorio attribuito al provvedimento del

giudice, la brevità del termine per ricorrere e l'esaurirsi del

reclamo nell'ambito della procedura fallimentare.

Non si può, invece, ritenere che la norma dell'art. 26 si

riferisca a provvedimenti emessi dal giudice delegato nell'esercizio di

funzioni di cognizione, aventi per oggetto diritti soggettivi.

Ciò è escluso sia dalla stessa struttura del reclamo da essa

previsto, sia dalle forme e dalle garanzie di tutela dei diritti

soggettivi, assicurate dal l'ordinamento generale. Quanto alla

struttura del reclamo, è da notare che è legittimato a proporlo

"chiunque vi abbia interesse"; che è deciso in camera di consiglio,

con decreto per il quale non si richiede motivazione; infine, che non

sospende l'esecuzione: elementi, questi, che, normalmente, non sono

propri - secondo il nostro ordinamento - dei rimedi destinati alla

tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.

D'altra parte, l'applicazione dell'art. 26 ai provvedimenti del

giudice delegato che decidono su diritti soggettivi porterebbe a una

decadenza dall'esercizio dell'impugnativa di essi nel predetto termine

di tre giorni, decorrenti dalla data del provvedimento,

indipendentemente dalla effettiva conoscenza di esso da parte

dell'interessato. Ora, non soltanto la brevità del termine renderebbe

eccessivamente difficile l'esercizio della tutela del diritto, sopra

tutto per chi al momento della emanazione del decreto sia ancora fuori

della procedura fallimentare (caso dell'associato in partecipazione),

ma la mancanza di ogni garanzia di pubblicità, o, comunque, di

conoscenza del provvedimento stesso da parte del terzo interessato

potrebbe, di fatto, rendere addirittura impossibile l'esperimento del

ricorso: si avrebbe, cioè, l'incongruità del decadere

dall'impugnativa di un provvedimento lesivo di un diritto prima di

averne avuto conoscenza, sia legale che di fatto. Tutto ciò

contrasterebbe con i principi che esigono la congruità dei termini di

decadenza, in generale (arg. ex art. 2965 del Cod. civ.); con i

principi che stabiliscono la decorrenza dei termini delle impugnazioni

dalla conoscenza dell'atto impugnabile, e quanto meno dal fatto che

l'emanazione di esso sia stata portata nella sfera di conoscibilità

degli interessati all'impugnativa (artt. 326, 327 cpv. del Cod. proc.

civ.); con i principi, infine, che, vogliono assicurata la effettività

dell'esercizio del diritto di difesa (sentenza di questa Corte n. 93

del 1962).

È perciò da escludere che la tutela pubblicistica degli interessi

generali, a cui si informa la disciplina della procedura fallimentare e

che tende a imprimere a questa caratteri di rapidità e di scioltezza,

possa portare a situazioni nelle quali si abbia, non già una

limitazione o un affievolimento dei diritti soggettivi, ma addirittura

l'impossibilità di una loro tutela giurisdizionale.

Va, pertanto, riconosciuto che esattamente la giurisprudenza e la

dottrina dominanti hanno ritenuto che l'art. 26 della legge

fallimentare non si applica ai provvedimenti decisori del giudice

delegato, incidenti su diritti soggettivi, quale il provvedimento

previsto dall'art. 77 della stessa legge (ingiunzione all'associato in

partecipazione di versare la parte ancora dovuta dei conferimenti, nel

limite delle perdite a suo carico): provvedimento che è,

conseguentemente, impugnabile con opposizione, secondo le norme del

diritto comune (art. 645 del Cod. proc. civile).

Né possono trarsi argomenti contrari all'interpretazione qui

esposta dagli artt. 242 e 258 della legge, a cui fa riferimento

l'ordinanza. Trattasi, infatti, di norme transitorie, le quali

disponevano che le forme del procedimento stabilite dalla legge stessa

si applicavano anche ai fallimenti in corso (art. 242), e che, nei

giudizi contro i soci per i versamenti ancora dovuti, la causa veniva

rimessa dal Tribunale al giudice delegato, perché questi provvedesse

nei termini dell'art. 150 (art. 258). Ma è chiaro che le procedure

stabilite dalla nuova legge si applicavano ai fallimenti in corso nei

limiti ad esse propri, e che la rimessione al giudice delegato dei

giudizi in corso per versamenti dei soci non implicava che il

provvedimento da lui emesso a termini dell'art. 150 non potesse essere

impugnato con la comune opposizione ai decreti ingiuntivi, se questa

impugnabilità discende dal sistema. Anzi, potrebbe dirsi che la norma

transitoria conferma questa impugnabilità, perché altrimenti le parti

sarebbero state private, in pendenza del giudizio, della garanzia del

procedimento comune: vale a dire, lo jus superveniens, peggiorando la

posizione processuale delle parti, avrebbe ridotto la tutela dei loro

diritti soggettivi.

In base alle esposte considerazioni, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare si rivela

infondata, in quanto la norma di esso che prevede il reclamo al

Tribunale contro i provvedimenti del giudice delegato entro il termine

di tre giorni dalla data non si applica alle impugnative dei

provvedimenti decisori dello stesso giudice, e pertanto non è in

contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Come questa

Corte ha già avuto occasione di affermare, si può assumere la

violazione dell'art. 24 della Costituzione solo quando il legislatore

abbia limitato la difesa processuale di un diritto da esso stesso

attribuito o riconosciuto (sentenza n. 57 del 1962).

Per le stesse ragioni deve ritenersi non fondata la questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 26, secondo comma, e

dell'art. 23, ultimo comma, della stessa legge fallimentare, in

riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione in quanto

dalla esposta interpretazione dell'art. 26, primo comma, discende che

le norme del secondo comma di esso e dell'ultimo comma dell'art. 23 non

si applicano ai predetti provvedimenti decisori del giudice delegato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 23, ultimo comma, e 26, primo e secondo comma, del R.D. 16

marzo 1942, n. 267, recante norme sulla disciplina del fallimento, in

riferimento agli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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