Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2026
- Articoli
- 125
- Versioni storiche
- 324
Titolo I — Misure per la crescita economicaartt. 1-27
Capo I — Misure per il sostegno alle imprese
- Art. 1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
- Art. 2Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
- Art. 3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
- Art. 3-bisMisure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
- Art. 4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
- Art. 5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
- Art. 6Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serraabrogato
- Art. 7Imprese miste per lo sviluppo
- Art. 8Partenariati
- Art. 9Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
- Art. 9-bisAttuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali
- Art. 10Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
- Art. 11Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico
- Art. 11-bisMisure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
- Art. 12Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio
- Art. 12-bis(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati) 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali; non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data, con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"
Capo II — Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana
- Art. 13Governance dell'Agenda digitale Italiana
- Art. 13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
- Art. 14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
- Art. 15Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita' Il comma 2 dell'articolo 80…
- Art. 16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
- Art. 16-bis(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche) 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime"; b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo"
- Art. 17(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico) 1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti: "conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,"; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione"; c) al comma 6, le parole: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSÈ'; d) al comma 7, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "i contenuti del FSE e" sono sostituite dalle seguenti: "i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché"; e) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,"; f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: "15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE. 15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale"
- Art. 17-bisModifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
- Art. 17-terSistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese
Capo III — Misure per il rilancio delle infrastrutture
- Art. 18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
- Art. 19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
- Art. 20Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
- Art. 21Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione
- Art. 22Misure per l'aumento della produttività nei porti
- Art. 23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
- Art. 24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
- Art. 25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
- Art. 25-bisModifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
- Art. 26Proroghe in materia di appalti pubblici
- Art. 26-bisSuddivisione in lottiabrogato
- Art. 26-terAnticipazione del prezzoabrogato
- Art. 27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
Titolo II — Semplificazioniartt. 28-61
Capo I — Misure per la semplificazione amministrativa
- Art. 28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
- Art. 29Data unica di efficacia degli obblighi
- Art. 29-bisDisposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
- Art. 29-terDisposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
- Art. 30Semplificazioni in materia edilizia
- Art. 30-bisSemplificazioni in materia agricola
- Art. 31Semplificazioni in materia di DURC
- Art. 32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
- Art. 33Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
- Art. 34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
- Art. 35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
- Art. 36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
- Art. 37Zone a burocrazia zeroabrogato
- Art. 38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
- Art. 39Disposizioni in materia di beni culturali
- Art. 40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
- Art. 41Disposizioni in materia ambientale
- Art. 41-bisUlteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavoabrogato
- Art. 41-terNorme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
- Art. 41-quaterDisciplina dell'utilizzo del pastazzoabrogato
- Art. 42Soppressione certificazioni sanitarie
- Art. 42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
- Art. 42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità
- Art. 42-quaterModifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
- Art. 43Disposizioni in materia di trapianti
- Art. 44(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati…
- Art. 45Omologazioni delle macchine agricole
- Art. 45-bisAbilitazione all'uso di macchine agricole
- Art. 46EXPO Milano 2015
- Art. 46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
- Art. 46-terDisposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
- Art. 47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
- Art. 47-bisMisure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
- Art. 49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
- Art. 49-bisMisure per il rafforzamento della spending review
- Art. 49-terSemplificazioni per i contratti pubbliciabrogato
- Art. 49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
- Art. 49-quinquiesMisure finanziarie urgenti per gli enti locali
Capo II — Semplificazione in materia fiscale
- Art. 50Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
- Art. 50-bisSemplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVAabrogato
- Art. 51Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770
- Art. 51-bisAmpliamento dell'assistenza fiscale
- Art. 52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
- Art. 53Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
- Art. 54Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c
- Art. 54-bisModifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
- Art. 54-terModifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
- Art. 55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
- Art. 56Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
- Art. 56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
- Art. 56-terPiani di azionariato
- Art. 56-quaterDiritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento
- Art. 56-quinquiesModifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Capo III — Misure in materia di istruzione, università e ricerca
- Art. 57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
- Art. 57-bisModifica all'articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- Art. 58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
- Art. 59Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
- Art. 60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Capo IV — Disposizioni finanziarie
Titolo III — Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civileartt. 62-86
Capo I — Giudici ausiliari
- Art. 62Finalità e ambito di applicazione
- Art. 63Giudici ausiliari
- Art. 64Requisiti per la nomina
- Art. 65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
- Art. 66Presa di possesso
- Art. 67Durata dell'ufficio
- Art. 68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
- Art. 69Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 70Astensione e ricusazione
- Art. 71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
- Art. 72Stato giuridico e indennità
Capo II — Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Capo III — Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione
Capo IV — Misure processuali
- Art. 75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
- Art. 76Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
- Art. 77Conciliazione giudiziale
- Art. 78Misure per la tutela del credito
- Art. 79Semplificazione della motivazione della sentenza civileabrogato
- Art. 80Foro delle società con sede all'esteroabrogato
