Art. 80 — Foro delle società con sede all'estero
Articolo soppresso dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.
Abrogato dal 21 agosto 2013
Articolo soppresso dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.
Abrogato dal 21 agosto 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 306 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per tutte le cause civili nelle quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo. 33 del codice di procedura civile, una societa' con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
tolto: a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;
tolto: b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
tolto: c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno. Quando una societa' di cui al comma 1 e' chiamata in garanzia, la cognizione cosi' della causa principale come dell'azione in garanzia, e' devoluta, sulla semplice richiesta della societa' stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresi' ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art80 · fonte del testo
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