Art. 39 — Disposizioni in materia di beni culturali
Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;
- b)all'articolo 146:
- 1)al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.»;
- 2)al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;
- 3)NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.». I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2016
