Art. 43 — Disposizioni in materia di trapianti
((Al terzo comma)) dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "((I comuni)) trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.". ((1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni)) Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 21 agosto 2013
