Art. 78 — Misure per la tutela del credito

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando ((l'udienza)) per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire";
  • b)all'articolo 648, primo comma, le parole "con ordinanza non impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole: "provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando tolto: udienza aggiunto: l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art78 · fonte del testo

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