Art. 78 — Misure per la tutela del credito
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando ((l'udienza)) per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire";
- b)all'articolo 648, primo comma, le parole "con ordinanza non impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole: "provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 21 agosto 2013
