Art. 13-bis — Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettivita' ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 29 gennaio 2016
