Art. 13-bis — Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettivita' ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 29 gennaio 2016. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformita' alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei processi e i requisiti di inalterabilita', autenticita' e non ripudio dei documenti scambiatiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate … non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario. tolto: 3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco … digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioniaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art13bis · fonte del testo

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