Art. 20 — Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale

((Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare)) con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero)) delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, ((concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche' al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuita' all'asse viario Terni-Rieti,)) alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2. Il programma da cofinanziare e' definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale ((di cui al comma 2)) e della loro immediata cantierabilita'. .

Testo vigente dal 21 agosto 2013

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 26 parole tolte, 54 parole aggiunte.

Con ricognizione, da tolto: completarsi aggiunto: completare entro sessanta giorni dalla data aggiunto: di entrata in vigore del presente decreto tolto: legge, da effettuarsiaggiunto: , da effettuare con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo … di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse derivanti dalle revoche tolto: ai aggiunto: dei finanziamenti sono iscritte tolto: nel bilancio aggiunto: nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, aggiunto: concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche' al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuita' all'asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza … prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale aggiunto: di cui al comma 2 e della loro immediata cantierabilita'. tolto: Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articoloaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art20 · fonte del testo

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