Art. 12 — Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio
Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni di euro". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Testo vigente dal 21 giugno 2013
