Art. 77 — Conciliazione giudiziale
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: "((Art. 185-bis.)) (Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, ((formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,)) una proposta transattiva o conciliativa. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)). ((La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice)).";
- b)all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".
Testo vigente dal 21 agosto 2013
