Art. 77 — Conciliazione giudiziale

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: "((Art. 185-bis.)) (Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, ((formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,)) una proposta transattiva o conciliativa. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)). ((La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice)).";
  • b)all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 25 parole tolte, 50 parole aggiunte.

a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: "aggiunto: Art. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, tolto: deve formulare alle parti aggiunto: formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. tolto: Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art77 · fonte del testo

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