Art. 41-ter — Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' silos per i materiali vegetali";
- b)dopo la lettera v) e' inserita la seguente: "v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas";
- c)alla lettera z), la parola: "potenzialmente" e' soppressa;
- d)dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti: "kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
- kk-ter)Frantoi". Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo la lettera v) e' inserita la seguente: "v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato";
- b)dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente: "oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato".
Testo vigente dal 21 agosto 2013
