Art. 29-ter — Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformita' alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilita' fino alla scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti.
Testo vigente dal 21 agosto 2013
