Art. 49-quater — Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa

Nelle more dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ((l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana)) puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il ((30 giugno 2016)), con certificazione congiunta del presidente e ((dell'amministratore)), un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', ((per l'anno 2016)), nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili ((, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,)) alla data del ((31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non piu' necessarie per le finalita' originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata)). All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

  • a)((dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti));
  • b)della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-bis, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. ((2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo))

Testo vigente dal 27 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 27 febbraio 2016. 112 parole tolte, 272 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nelle more dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, tolto: l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) aggiunto: l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 tolto: settembre 2013 aggiunto: giugno 2016, con certificazione congiunta del presidente e tolto: del direttore generale aggiunto: dell'amministratore, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', per l'anno tolto: 2014 aggiunto: 2016, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili tolto: alla data del 31 dicembre 2012aggiunto: , anche a carico di singoli comitati territoriali, tolto: a valere sulla sezione per assicurare la liquidita' dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo aggiunto: ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie, alla data del 31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non piu' necessarie per le finalita' originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64aggiunto: , e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) tolto: della predisposizione aggiunto: dell'approvazione, da parte tolto: dell'ente, aggiunto: delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, tolto: verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiunto: adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti;

… mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. 2-bis. tolto: In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi aggiunto: Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al tolto: comma 2, lettera a) aggiunto: primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere tolto: la relativa quota parte aggiunto: le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato aggiunto: all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione tolto: italiana della Croce Rossatolto: , fino a concorrenza della rata dovuta aggiunto: italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del tolto: decreto legislativo 28 settembre 2012, aggiunto: citato decreto legislativo n. 178 aggiunto: del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare tolto: della aggiunto: dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana tolto: e dell'Associazione italiana aggiunto: o dell'Associazione della Croce Rossa aggiunto: italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione aggiunto: di liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art49quater · fonte del testo

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