Art. 10 — Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica

((1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita' commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)). Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 2 e' ((abrogato));
  • b)all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' abrogato".

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 48 parole tolte, 36 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. L'offerta di accesso tolto: ad aggiunto: alla rete internet al pubblico tolto: e' libera e non richiede la identificazione aggiunto: tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. tolto: Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilita' del collegamento (MAC address). La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identita' dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se aggiunto: Quando l'offerta di accesso tolto: ad internet non costituisce l'attivita' commerciale prevalente del gestore aggiunto: del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del aggiunto: codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 tolto: eaggiunto: , e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decretoaggiunto: -legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155tolto: .aggiunto: , e successive modificazioni COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 e' tolto: soppresso aggiunto: abrogato;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art10 · fonte del testo

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