Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: 21

  • a)quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55; 21
  • b)quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
  • c)quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • d)quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
  • d-bis)quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • d-ter)quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • d-quater)quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • e)quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

21

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio - 7 luglio 2015, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 61, comma 1, alinea e lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, limitatamente alla parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'art. 55, comma 1, dello stesso decreto, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana".

Testo vigente dal 16 luglio 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 131/2015

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 61, primo comma, alinea e lett. a) , del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, impugnati dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui destinano al bilancio dello Stato le maggiori entrate derivanti dall'aumento della platea dei contribuenti soggetti all'"addizionale" IRES (c.d. Robin Tax), previsto dall'art. 5, primo comma, del medesimo decreto impugnato. Risultano integrate le condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio in quanto: l'"addizionale" IRES manifesta natura tributaria ed è presente il carattere della novità del tributo. Non sussiste, infine, alcun dubbio circa la specifica destinazione dell'aumento di gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello stesso indicate nella legge medesima. Sull'ammissibilità nel giudizio in via principale delle questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili e sempre che sia raggiunta la «soglia minima di chiarezza e completezza», v. le citate sentenze nn. 207/2014, 255/2013, 187/2013, 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989. Sulla necessità che le interpretazioni prospettate dal ricorrente non siano implausibili o irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, in quanto il giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale non può essere azionato con la sola finalità di definire un mero contrasto interpretativo, v. le citate sentenze nn. 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989. Sul principio della necessaria allegazione del danno e sul suo ambito di applicazione, v. le citate sentenze nn. 207/2014 e 246/2012. Sulla cessazione degli effetti della norma dichiarata illegittima, v. la citata sentenza n. 10/2015. Sulla conservazione della natura di tributi erariali dei tributi istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito sia parzialmente destinato ad un ente territoriale, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 123/2010, 216/2009, 397/2005, 37/2004 e 296/2003. Sul potere del legislatore statale di modificare, diminuire o sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, v. le citate sentenze nn. 241/2012, 298/2009, 256/2007, 155/2006, 138/1999. Sull'obbligo per lo Stato di rispettare le condizioni cui l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 subordina la deroga al principio generale di destinazione alla Regione siciliana dei tributi riscossi nel territorio della Regione stessa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 207/2014, 145/2014, 97/2013, 42/2013, 241/2012, 143/2012, 142/2012, 135/2012 e 99/2012. Sulla natura erariale dell'imposta sui redditi delle società e sulla qualificazione dell'«addizionale» IRES alla stregua di una maggiorazione d'aliquota, v. la citata sentenza n. 10/2015.

    Art. 61 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 · Art. 55 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 5 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 16 luglio 2015. 1 parola tolta, 214 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

aggiunto: c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

aggiunto: d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

… dicembre 2013; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.tolto: ... nei aggiunto: Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio - 7 luglio 2015, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 61, comma 1, alinea e lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, limitatamente alla parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'art. 55, comma 1, dello stesso decreto, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art61 · fonte del testo

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