Art. 72 — Stato giuridico e indennità

[1]I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. Quando il provvedimento e' costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennita' e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

[2]57

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

57

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)".

Testo vigente dal 18 marzo 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/2021

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, va considerato in via preliminare l'atto, denominato «intervento/opinioni», con il quale, in prossimità dell'udienza pubblica, alcuni giudici ausiliari d'appello hanno espresso la propria posizione sulle questioni sollevate. Esso costituisce non già un atto di intervento, che comunque sarebbe inammissibile sotto plurimi profili, bensì un'opinione riconducibile alla figura degli amici curiae . Come tale, l'opinione è parimenti inammissibile in quanto, in disparte ogni altra ragione, è tardiva rispetto al termine di venti giorni dalla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, a tal fine previsto dall'art. 4- ter , comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Art. 62 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 63 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 64 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 65 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 18 marzo 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art72 · fonte del testo

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