Art. 40 — Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: "Soprintendenze speciali ed autonome," sono aggiunte le seguenti: "nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo," e dopo le parole: "impegni gia' presi su dette disponibilita'" sono aggiunte le seguenti ", o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.". Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle nome in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.24

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-11 dicembre 2015, n. 260 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine".

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 260/2015

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., l'art. 40, comma 1- bis , del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 64 del 2010 si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine. La disposizione interpretata (tramite un rinvio all'art. 3, quarto e quinto comma, della l. n. 426 del 1977), occupandosi del solo aspetto dinamico del rapporto negoziale, prevede il divieto, con conseguente nullità, dei "rinnovi" dei contratti a termine che comporterebbero la trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato. La norma censurata, invece, estende, con portata retroattiva, il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato anche ai casi di vizi genetici del rapporto negoziale. Essa, non enucleando una plausibile variante di senso della disposizione interpretata, lede sia l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica, corroborato da un assetto normativo risalente, sia le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, giacché l'intervento normativo si ripercuote sui giudizi in corso, travolgendo gli effetti delle pronunce già rese. (Restano assorbite le ulteriori censure di violazione dell'art. 3 Cost.). Per l'affermazione che il giudice rimettente non deve rinnovare il giudizio sulla rilevanza se lo jus superveniens è applicabile solo pro futuro , v. la citata sentenza n. 205/2015. Per l'affermazione che la tutela dell'affidamento è principio connaturato allo Stato di diritto, v. la citata sentenza n. 209/2010.

    Art. 40 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 17 dicembre 2015. 2 parole tolte.

… all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. tolto: 1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, … contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contrattiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 1-11 dicembre 2015, n. 260 (in G.U. 1ª s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art40 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari