Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla ((copertura finanziaria del)) maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII ((del presente titolo non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/2015

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 2015

    Non è fondata, per ricorrenza delle condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, impugnato dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui destina al bilancio dello Stato le maggiori entrate tributarie, riscosse in Sicilia, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a) della l. n. 183 del 2011. Quest'ultima norma già aveva previsto la destinazione allo Stato delle entrate in esame, riscosse sul territorio della Regione siciliana, per la durata di cinque anni ed era stata giudicata non costituzionalmente illegittima. La disposizione oggi impugnata si è limitata ad estendere temporalmente la destinazione di tale nuova entrata a copertura delle spese per i giudici ausiliari e per il tirocinio formativo, così che risultano integrate le condizioni che giustificano la deroga al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio. Sulla non illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, lett. a ) della l. n. 183 del 2011, che prevedeva la destinazione allo Stato delle entrate, riscosse sul territorio della Regione siciliana, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione, v. la citata sentenza n. 265/2012.

    Art. 61 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 · Art. 55 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 5 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziariatolto: , del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente … Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente tolto: provvedimento non derivano aggiunto: titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art85 · fonte del testo

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