Art. 56-bis — Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali

Il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, a comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e' disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalita', nonche' quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo' presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.26 Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita' di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilita' di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di piu' livelli di governo territoriale, il bene e' attribuito, in forza dei principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. ((Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si da' luogo al rimborso degli importi gia' trattenuti o versati nelle annualita' pregresse)). I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.22 Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il quinto periodo e' soppresso;
  • b)al sesto periodo, le parole: ", nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

22

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2015, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 11 del presente articolo.

26

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 10, comma 6-bis) che "Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalita' ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 189/2015

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, comma terzo e 119 Cost., l'art. 56- bis , comma 11, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, che impone un vincolo di destinazione, a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, su una quota (il 10%) delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile delle Regioni. Se, in generale, l'eccezionale emergenza finanziaria in corso pone come obiettivo di interesse collettivo quello della riduzione del debito, il quale richiede uno sforzo collaborativo anche alle Regioni, gli interventi statali a ciò finalizzati - da considerarsi espressione dei principi nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - non possono tuttavia tradursi in un'indebita ingerenza nelle attribuzioni regionali. In particolare, la previsione impugnata, sottraendo alle Regioni il potere di utilizzare i propri mezzi finanziari, funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali loro assegnati, si traduce in un'appropriazione indebita di risorse loro appartenenti, perché realizzate attraverso la dismissione di beni di proprietà. La previsione realizza dunque un vincolo generale ed esclusivo, che non rispetta le condizioni richieste per essere qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Tali condizioni consistono nel porre un limite transitorio della spese corrente, finalizzato cioè a un riequilibrio della medesima; e nel non prevedere la realizzazione di tale obiettivo in modo esaustivo, con riferimento a strumenti e modalità di attuazione. (Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura, prospettati con riferimento all'art. 42 Cost.) Sulla competenza statale, stante la crisi economica e finanziaria in corso, a dettare forme di collaborazione delle Regioni volte alla riduzione del debito pubblico, purché proporzionate al fine perseguito, in quanto espressione del coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 63/2013. Sulle condizioni perché le norme statali che fissano limiti alle spese regionali possano essere considerate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 139/2009, 289/2008 e 120/2008

    Art. 41 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 · Art. 56-bis Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 18 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 2024 al 1 gennaio 2026. 31 parole aggiunte.

… se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. aggiunto: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si da' luogo al rimborso degli importi gia' trattenuti o versati nelle annualita' pregresse. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art56bis · fonte del testo

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