Art. 65 — Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
[1]Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, e' determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalita' e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita' nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto e' dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
57La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)".
Testo vigente dal 18 marzo 2021
