Art. 30-bis — Semplificazioni in materia agricola
1. All' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'";
- b)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione";
- c)dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: "8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati"
Testo vigente dal 21 agosto 2013
