Art. 56 — Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie

Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' sostituito dal seguente: "497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello 0,22 per cento; ((quella di cui al sesto periodo)) del medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013." La societa' di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 ((e 495 dell'articolo 1 della legge)) 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

… al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella tolto: del aggiunto: di cui al sesto periodo del medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per … sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495tolto: , aggiunto: dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art56 · fonte del testo

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