All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole "ultimi tre esercizi" sono aggiunte le seguenti "e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti";
  • b)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "((Con decreto motivato)) ((che fissa il termine di cui al primo periodo)), il tribunale puo' nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, ((; si applica)) l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.". All'articolo 161, settimo comma, ((primo periodo, del)) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole "sommarie informazioni" sono aggiunte le seguenti: "e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato". L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: Con il decreto ((che fissa il termine di cui al sesto comma)), primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i creditori((")). ((3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220))

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 82, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12352/2025

    9 maggio 2025

    Nel caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura, ma il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine all'uopo fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in mancanza di espressa disposizione di legge in tal senso, non essendo "ratione temporis" applicabili al giudizio le disposizioni innovative di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII).

    Art. 82 · Art. 44 c.c.i.i.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 64 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 3 parole tolte, 79 parole aggiunte.

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tolto: il decreto aggiunto: decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, tolto: eaggiunto: ; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il … del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.". All'articolo 161, settimo comma, aggiunto: primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole "sommarie informazioni" sono … ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: tolto: " Con il decreto aggiunto: che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi … al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i creditoritolto: .aggiunto: ". 3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art82 · fonte del testo

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