Art. 23 — Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
((01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "il titolare persona fisica" sono inserite le seguenti: "o societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione")) All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", di durata complessiva non superiore a ((quarantadue giorni))," e le parole "sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui" sono soppresse. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ((le lettere a) e b) sono abrogate)) e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: "c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d)euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".
Testo vigente dal 21 agosto 2013
