Art. 5 — Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica

Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro". Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalita' individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario)). Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalita' di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 3, primo periodo, e' aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 3, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, e' determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e' determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016. In alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016. L'incremento e' applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e' comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/2015

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 61, primo comma, alinea e lett. a) , del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, impugnati dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui destinano al bilancio dello Stato le maggiori entrate derivanti dall'aumento della platea dei contribuenti soggetti all'"addizionale" IRES (c.d. Robin Tax), previsto dall'art. 5, primo comma, del medesimo decreto impugnato. Risultano integrate le condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio in quanto: l'"addizionale" IRES manifesta natura tributaria ed è presente il carattere della novità del tributo. Non sussiste, infine, alcun dubbio circa la specifica destinazione dell'aumento di gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello stesso indicate nella legge medesima. Sull'ammissibilità nel giudizio in via principale delle questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili e sempre che sia raggiunta la «soglia minima di chiarezza e completezza», v. le citate sentenze nn. 207/2014, 255/2013, 187/2013, 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989. Sulla necessità che le interpretazioni prospettate dal ricorrente non siano implausibili o irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, in quanto il giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale non può essere azionato con la sola finalità di definire un mero contrasto interpretativo, v. le citate sentenze nn. 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989. Sul principio della necessaria allegazione del danno e sul suo ambito di applicazione, v. le citate sentenze nn. 207/2014 e 246/2012. Sulla cessazione degli effetti della norma dichiarata illegittima, v. la citata sentenza n. 10/2015. Sulla conservazione della natura di tributi erariali dei tributi istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito sia parzialmente destinato ad un ente territoriale, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 123/2010, 216/2009, 397/2005, 37/2004 e 296/2003. Sul potere del legislatore statale di modificare, diminuire o sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, v. le citate sentenze nn. 241/2012, 298/2009, 256/2007, 155/2006, 138/1999. Sull'obbligo per lo Stato di rispettare le condizioni cui l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 subordina la deroga al principio generale di destinazione alla Regione siciliana dei tributi riscossi nel territorio della Regione stessa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 207/2014, 145/2014, 97/2013, 42/2013, 241/2012, 143/2012, 142/2012, 135/2012 e 99/2012. Sulla natura erariale dell'imposta sui redditi delle società e sulla qualificazione dell'«addizionale» IRES alla stregua di una maggiorazione d'aliquota, v. la citata sentenza n. 10/2015.

    Art. 61 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 · Art. 55 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 5 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 2017 al 1 gennaio 2019. 15 parole aggiunte.

… sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiunto: fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art5 · fonte del testo

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