Art. 59 — Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi

Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilita' a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso universita' statali o non statali italiane, con esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilita', nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse puo' essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

  • a)possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
  • b)condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Le borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'universita' situata in una regione differente da quella di residenza dello stesso e della famiglia d'origine, con esclusione delle universita' telematiche. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
  • a)aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
  • b)aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
  • c)non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'universita' presso la quale lo studente beneficiario e' iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilita'. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilita' degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano e' triennale e puo' essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilita'

Testo vigente dal 21 agosto 2013

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2013 al 21 agosto 2013. 282 parole tolte, 391 parole aggiunte in 4 capoversi.

Al fine di tolto: assicurare il sostegno del merito e della mobilita' interregionale degli studenti universitari, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per l'erogazione di " borse per la mobilita'" aggiunto: promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilita' a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, tolto: intendano aggiunto: intendono iscriversi per l'anno accademico 2013tolto: -aggiunto: /2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale tolto: " a ciclo unicotolto: ", di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,aggiunto: , presso universita' statali o non statali italiane, con esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenzatolto: . Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiunto: degli studenti stessi e delle famiglie di origine. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilita', nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse puo' essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazionitolto: ;

tolto: c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi. Le borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una graduatoria tolto: adottata da ciascuna Regione per le universita' site nel proprio territorio, formata dai aggiunto: nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle tolto: relative risorse assegnate ai sensi del comma 2 aggiunto: risorse di cui al presente articolo. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori piu' tolto: alti aggiunto: bassi nel requisito di cui alla lettera b)tolto: , quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a). Le graduatorie sono comunicate al aggiunto: del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tolto: ai fini del trasferimento delle risorse alle universita' interessate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono definiti l'importo delle borse di mobilita', le modalita' di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalita' telematica nonche' gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti e' dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilita' e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio. aggiunto: entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'universita' situata in una regione differente da quella di residenza dello stesso e della famiglia d'origine, con esclusione delle universita' telematiche. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso …

c) non aver riportato tolto: nessun aggiunto: alcun voto inferiore a 26/30. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse … quale lo studente beneficiario e' iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente. aggiunto: Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilita'. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi tolto: dal 3 al aggiunto: da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, aggiunto: convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto tolto: ad aggiunto: a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 tolto: ed aggiunto: e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 … delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. aggiunto: 11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilita' degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano e' triennale e puo' essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilita'

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art59 · fonte del testo

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