Art. 35 — Disciplina transitoria

[1]Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.

[2]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 8, comma 9-bis) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalita' previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita' istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 35, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20399/2026

    17 giugno 2026

    In tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., nel testo novellato dall'art. 35, comma 5, del d. lgs. n. 149 del 2022 - come modificato dalla l. n. 197 del 2022 - stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, non solo la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, dei documenti sui quali il motivo si fonda, ma anche l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo con cui si denunciava l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, di un documento costituito da sei distinti files, in formato pdf, di un'estensione complessiva di 276 pagine, senza indicazione e localizzazione della parte di esso di cui si assumeva il mancato esame).

    Art. 35 · Art. 366 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 156

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18161/2026

    5 giugno 2026

    Le disposizioni di cui agli artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c. non si applicano agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023, nelle materie indicate dall'art. 473-bis c.p.c., ma unicamente ai procedimenti introdotti con ricorso depositato in primo grado successivamente a tale data, secondo la regola transitoria generale dettata dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022; conseguentemente, nel giudizio di divorzio in appello che continua ad essere soggetto al rito camerale ex art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, purché sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, la cui osservanza costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.

    Art. 35 · Art. 473-bis.30 c.p.c. · Art. 4 divorzio

    Rassegna di giugno 2026, p. 31

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9642/2026

    15 aprile 2026

    Nel giudizio di cassazione instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c. è validamente conferita solo se il difensore munito di mandato risulta univocamente identificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo, tale nominato con la procura incorporata all'atto; ne consegue che la discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura e quello che ha sottoscritto digitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, non suscettibile di sanatoria, e comporta l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando il difetto assoluto di procura in quanto rilasciata ad un avvocato diverso da colui che era indicato nel ricorso e che lo aveva firmato).

    Art. 35 · Art. 83 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 260 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    31 marzo 2026

    Per il principio dell'unicità dell'impugnazione avverso una stessa sentenza, ciascun ricorso per cassazione successivo al primo si converte in ricorso incidentale, per stabilire la tempestività del quale - ove proposto successivamente al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia) - assume rilievo la data del deposito e non già della notificazione, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., come modificati dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022.

    Art. 35

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 234 ↗

Tutte le 27 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 1 parola tolta.

… transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. tolto: 11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione … generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 8, comma 9-bis) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalita' previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita' istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art35 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari