Art. 15 — Modifiche alle leggi speciali conseguenti all'introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale

Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 1-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile.». Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, secondo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1»;
  • b)al comma 3, le parole «di cui all'articolo 702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 281-undecies» e le parole «; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti». Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.»;
  • b)all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, le parole «non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: «non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.»;
  • 2)al comma 2, le parole «con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile » sono soppresse;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile.»;
  • 4)alla rubrica, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente «semplificato»;
  • c)all'articolo 4, al secondo comma, le parole «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile »;
  • d)alla rubrica del Capo III, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • e)all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 2, la parola «collegiale» e' sostituita dalla seguente: «monocratica»;
  • 3)al comma 4, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
  • f)all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 6, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
  • g)all'articolo 16, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • h)all'articolo 17, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • i)all'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 9, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
  • l)all'articolo 19-bis, al primo comma, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • m)all'articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 6, primo periodo, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
  • n)all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 3, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
  • o)all'articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • p)all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 6, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
  • 3)al comma 7, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;
  • 4)al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»;
  • 5)al comma 9, le parole «di cui all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello» e le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»;
  • 6)al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse;
  • q)all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
  • 3)al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse;
  • r)all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • s)all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • t)all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • u)all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
  • v)all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  • 2)al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;
  • 3)al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»;
  • z)all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato». Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, e' aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonche' al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla Corte europea stessa.».

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art15 · fonte del testo

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