Art. 441-bis c.p.c. — Controversie in materia di licenziamento

[1]La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali e' proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

[2]Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.

[3]Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice puo' ridurre i termini del procedimento fino alla meta', fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato e' ridotto della meta'.

[4]All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerita' anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

[5]I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerita' e di concentrazione.

[6]171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 441-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12275/2025

    9 maggio 2025

    Fornero - Abrogazione ad opera dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 - Procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023 - Forma del gravame - Reclamo - Applicazione - Ragioni. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, l'abrogazione delle norme del rito cd. Fornero opera per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, sicché, per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, il gravame è assoggettato alle forme del reclamo anziché a quelle dell'appello, tenuto conto, da un lato, che la coincidenza temporale tra l'abrogazione delle norme preesistenti e l'applicazione delle nuove, prevista dal decreto, ne assicura la contestuale operatività; dall'altro, che l'espressa volontà legislativa si mostra coerente con il principio della perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda; infine, che l'art. 37 del medesimo d.lgs., che dispone l'abrogazione dell'art. 1, commi da 47 a 69, della l. n. 92 del 2012, non prevede alcuna disciplina intertemporale.

    Art. 441-bis c.p.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 291 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art441bis · fonte del testo

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