Art. 341 c.p. — Oltraggio a un pubblico ufficiale
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Alla Corte, pur non spettando rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie, rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e il principio di proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalità in ordine alla discrezionalità legislativa in materia sanzionatoria: S. nn. 422/1993, 343/1993, 313/1990 e 409/1989. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 341 c.p.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…
Art. 3 cost. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 338 c.p.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - in rapporto di subordinazione rispetto alla precedente questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, allo scopo di conseguire - attraverso la dichiarazione di incostituzionalità del reato di oltraggio - la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna per quel reato, oggetto del giudizio 'a quò. Infatti anche la questione subordinata si basa su quello stesso presupposto interpretativo erroneo, che ha dato luogo alla manifesta infondatezza della questione principale. - Sulla ammissibilità di questioni in rapporto di subordinazione, e per contro sulla inammissibilità di questioni alternative, v. citata ordinanza n. 107/2001 relativa a precedenti rimessioni delle stesse questioni.
Art. 2 c.p. · Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, in quanto il giudice 'a quò ha prospettato quesiti plurimi, di portata affatto differente, ponendo i quesiti stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede. - Sulla inammissibilità delle questioni ancipiti o alternative, si vedano le ordinanze n. 78/2000, n. 286/1999, n. 449/1998, n. 384/1998, n. 146/1998. M.R.
Art. 341 c.p. · Art. 2 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quò (Pretore di Tolmezzo) degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., per un riesame della rilevanza alla luce della disciplina sopravvenuta (art. 18, primo comma, l. 25 giugno 1999, n. 205), che ha abrogato la disposizione impugnata.
Art. 341 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Questione concernente norma già dichiarata illegittima per violazione (assorbita la censura relativa all'art. 97) degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - S. n. 341/1994. red.: S.P.
Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. nella parte in cui, prevedendo un elevato minimo edittale di pena, preclude sia l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, sia comunque l'applicazione delle sanzioni sostitutive, eccezion fatta per la semidetenzione, in quanto per un verso se il minimo edittale e lo stesso disvalore della fattispecie possono non più corrispondere all'attuale stato della coscienza sociale e allo spirito informatore della Costituzione compete al legislatore valutarlo, e per l'altro il fine rieducativo e risocializzante della pena va riferito alla fase dell'esecuzione della pena.
Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. - per esserne stata gia` dichiarata la non fondatezza con precedente sentenza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen., che sanziona il reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale. - cfr. S. n. 109/1968.
Art. 341 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 3 cost.
Non puo` censurarsi sotto il profilo della disparita` di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli certi interessi, deducendosi che interessi di eguale o maggior rilievo non abbiano trovato analoga tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost. - dell'art.341 cod.pen. che prevede per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto al delitto di insubordinazione di cui agli artt. 186 e 189 cod.pen.militare di pace). - v. S. nn. 168/1982 e 297/1986.
Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 186 c.p.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 Cost., degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela del tentativo di oltraggio ad un pubblico ufficiale a mezzo di telegrafo (anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, essendo rimessa alla insindacabile discrezionalità del legislatore la valutazione differenziale, quanto al trattamento sanzionatorio e alla procedibilità di ufficio, delle diverse ipotesi di reato (diffamazione e oltraggio).
Art. 56 c.p. · Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 15 cost.
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 109/1968, 165/1972, 18/1973, 65/1974, 100/1977 e 51/1980 e O. nn. 6/1973, 61/1973, 68/1973, 80/1973, 95/1973, 133/1973, 22/1974 e 182/1974.
Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 341 cod. pen. appresta una tutela che trascende la persona fisica del titolare dell'ufficio per risolversi nella protezione del prestigio della P.A. impersonata in quel titolare. Il perseguimento di un simile valore da parte del legislatore, ove non trasmodi in arbitrio, corrisponde alla finalita` del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 Cost. Ne deriva, da un lato, che ragionevolmente la norma sull'oltraggio prevede un trattamento penale piu` grave di quello riservato all'ingiuria e, dall'altro, che se il pubblico ufficiale, privato del potere di querela, si trova in una situazione di disparita` rispetto ai comuni cittadini, tale disparita` e` giustificata dalla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e che trova fondamento nella Costituzione. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificatezza della tutela differenziata dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale e della disparita` di trattamento in danno dello stesso pubblico ufficiale per la privazione, a causa della procedibilita` d'ufficio, del potere di non proporre o rimettere la querela a tutela della sua personale onorabilita`).
Art. 341 c.p. · Art. 3 cost.
L'avere equiparato, quoad poenam, in materia di oltraggio aggravato ex art. 341, u.c., cod. pen., l'ipotesi in cui la violenza e la minaccia si aggiungano all'oltraggio semplice e l'ipotesi in cui l'oltraggio sia commesso mediante violenza e minaccia, non appare irragionevole in quanto non fa differenza, sia sotto l'aspetto della gravità dell'azione che sotto quello del grado di pericolosità dell'agente, che ad espressioni ingiuriose si accompagnano atti violenti ovvero che il comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o minaccia. Pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341, u.c., cod. pen., sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 341 c.p. · Art. 3 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod.pen., in riferimento agli artt. 1, 3, 27, 28, 54, 97 e 98 della Costituzione già dichiarata non fondata con le sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6, 61, 68 e 80 del 1973, con la sentenza n. 95 del 1973, con le ordinanze n. 22 e 182 del 1974 e con la sentenza n. 192 del 1974.
Art. 341 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 Cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione trattandosi di questione identica a quella già esaminata e decisa, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 165 del 1972 e, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 61 del 1973, i cui principi vanno confermati non essendo state prospettate nuove e diverse argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso.
Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 56 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione giacché, per quanto riguarda il riferimento all'art. 3 Cost., la questione è già stata dichiarata non fondata con sent. nn. 109 del 1968, 165 del 1972 e 118 del 1973, le cui statuizioni non possono essere modificate per il riferimento ora fatto all'art. 27 Cost. , venendo in sostanza svolti sotto questo profilo, solo apparentemente nuovo, i medesimi argomenti che la Corte ebbe a valutare nelle precedenti pronunce.
Art. 341 c.p. · Art. 132 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
Se le guardie particolari giurate siano o no pubblici ufficiali e tutelate dall'art. 341 c.p. è un quesito che attiene all'interpretazione del giudice di merito. D'altronde, il carattere della loro funzione non deriva dalla natura del bene alla cui vigilanza e protezione sono preposte, ma dalla disciplina pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalità. È, pertanto, infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale, in quanto non comprende nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. di p.s..
Art. 341 c.p. · Art. 133 Testo unico di pubblica sicurezza
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., già dichiarata non fondata con sent. n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con ordinanze n. 6, 61 e 80 e con sentenze n. 95 e 133 del 1973.
Art. 341 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 341 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97, e 98 Cost., già esaminata nelle sentenze, di non fondatezza, nn. 109 del 2 luglio 1968 e 165 del 1972, seguite dall'ordinanza n. 80 del 30 maggio 1973.
Art. 303 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 341 c.p.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., già dichiarata non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con ordinanze n. 6, 61 e 80 del 1973 e con sentenza n. 68 del 1973.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost. · Art. 164 c.p.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 cod. pen., in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 6 e 61 del 1973 e con sent. n. 68 del 1973.
Art. 341 c.p. · Art. 344 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 336 cod. pen., data l'identità di ratio con l'art. 341 cod. pen.. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 341, primo ed ultimo comma, cod. pen., già dichiarata non fondata con sent. n. 165 del 1972.
Art. 336 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 341 c.p.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., in riferimento agli artt. 1, 3, 28, 54, 97 e 98 Cost., già dichiarata non fondata con sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972, e manifestamente infondata con ordinanza n. 3 del 1973.
Art. 341 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, già decisa con sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972.
Art. 341 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Gli artt. 341 e 344 cod. pen., non violano gli artt. 1 e 3 Cost. per non aver equiparato il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato al privato cittadino. I criteri accolti nella sent. n. 109 del 1968 - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non è irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela. Le affermazioni convenute nella suddetta sentenza conducono a ritenere non fondate le censure relative agli artt. 2, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35, perché se è vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, è vero altresì che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro. Ciò implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti, quali sono posti da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari dignità delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, fra l'altro, postulano efficienza e serenità di espletamento. Quanto all'art. 113 Cost., basti, infine, osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., è norma di diritto sostanziale e non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
Art. 341 c.p. · Art. 344 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.
La censura di incostituzionalità dell'art. 341 del Codice penale, che l'ordinanza fa derivare dalla violazione dell'art. 1 della Costituzione, non è fondata, dato che questo, se riconosce al popolo l'appartenenza della sovranità, ne consente poi l'esercizio solo "nelle forme e nei limiti della Costituzione", e pertanto nulla da esso può desumersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti.
Art. 341 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho ritoccato alcune disposizioni del progetto definitivo riguardanti i delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione. L'articolo 343 di questo progetto (339 del codice) aggravava la pena stabilita negli articoli 341 e 342 (336 e 337 del codice), se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, ecc., e l'articolo 344 (338 del codice) stabiliva pure un aggravamento per le circostanze prevedute «nell'articolo precedente». Ho ritenuto più logico che la disposizione concernente la circostanza aggravante facesse seguito e tutte le incriminazioni alle quali è applicabile, e così appunto ho fatto. Sempre in ordine alla circostanza aggravante delle armi, era disposto, tra l'altro, che essa ricorre quando la violenza o la minaccia sia stata commessa con armi da più di cinque persone riunite. Nessuna osservazione è stata fatta su questo punto, ma a me è parso che convenisse chiarire il contenuto di tale disposizione, la quale lasciava incerto se le armi dovessero essere usate da tutte le persone riunite, o da qualcuna soltanto. Ho perciò specificato che, per la sussistenza della circostanza, basta che un'arma sia stata usata anche da una sola delle persone riunite; e ciò a differenza dell'articolo 155 del codice del 1889, per il quale, «ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate». Il progetto stabiliva (art. 344, 338 del codice) che commette il reato di violenza o minaccia ad un Corpo politico, giudiziario o amministrativo (art. 338 del codice) tanto chi usa tale mezzo per impedirne o turbarne l'attività, quanto chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. In relazione a quest'ultima ipotesi, la Commissione parlamentare consigliò di chiarire che il pronome «che» (usato dal progetto) si riferisce a deliberazioni, e non ad imprese. Non mi pareva dubbio il riferimento alle deliberazioni collegiali, giacchè, riferendo quel pronome alle imprese, sarebbe venuto meno il senso della disposizione, soltanto le deliberazioni delle imprese potendo avere per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi ed essere suscettive di subire illecite influenze. Comunque, poichè la chiarezza non è mai troppa, ho sostituito, all'espressione originaria, la frase: «qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto, ecc.».
Relazione al Codice penale (1930), n. 139
L'oltraggio consiste, nel concorso degli altri requisiti, in una offesa all'onore o al prestigio (articoli 341, 342, 343 e 344). La Commissione parlamentare, fedele alla nomenclatura del codice del 1889, vorrebbe sostituire, al «prestigio», la reputazione e il decoro. L'espressione prestigio, essa osservò, non ha un significato preciso e non è filologicamente esatta nel senso in cui è stata usata, cioè di una particolar forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica. Non mi sembra che sia il caso di entrare in disquisizioni filologiche. Anche ammettendo per dimostrato (e non lo è) che quella parola sia filologicamente meno pura, essa tuttavia è italianissima, e, nell'uso comune, in senso figurato, indica, come dicono i lessicografi, quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall'altrui riconoscimento dell'autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita. Le parole, del resto, sono mezzi per esprimere le idee, e quando una parola, secondo l'uso comune, rende esattamente l'idea che si vuole esprimere, ed appartiene alla nostra lingua, non è il caso di ripudiarla per sola ragione di minuziosità filologica. Le stesse preleggi riconoscono all'uso comune delle parole la prevalenza sul loro significato meramente filologico. L'esclusione del termine «prestigio» sarebbe giustificata, se si trovasse un'altra espressione che meglio ancora rendesse il concetto che la norma vuole esprimere, ma tale espressione non esiste. Le parole consigliate dalla Commissione non mi sembrano, in verità, idonee ad esprimere il concetto di cui si tratta. Il termine reputazione qui non può usarsi, sia perchè ad esso è attribuito, un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori della presenza), mentre per l'oltraggio è sempre richiesta la presenza dell'offeso, sia perchè il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la «reputazione». Parimenti non può usarsi la parola decoro, perchè ha un significato troppo generico, mentre il prestigio, come ho detto, ha un senso determinato e specifico. La predetta Commissione vorrebbe poi che si punisse come oltraggio, e non come diffamazione, anche l'offesa commessa col mezzo della stampa, allo scopo di apprestare una più ampia tutela alla pubblica Amministrazione. Ora, se lo stampato offensivo è diretto al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, si ha certamente oltraggio, per espressa dichiarazione di legge; ma in ogni altro caso non si può prescindere dal requisito della presenza del pubblico ufficiale, che distingue l'oltraggio dalla diffamazione. Il carattere differenziale tra questi due delitti non va ricercato nel mezzo adoperato, ma nella direzione di tal mezzo all'offeso, come voluta dal colpevole. Altrimenti non vi sarebbe ragione di escludere dalla incriminazione dell'oltraggio ogni altra offesa in assenza del pubblico ufficiale, quando in essa ricorresse l'elemento della pubblicità, secondo la nozione data nell'articolo 266; il che toglierebbe a questo delitto il suo specifico carattere scientifico e tradizionale.
Relazione al Codice penale (1930), n. 140
5 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1994 al 13 luglio 1999. 106 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
tolto: La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
tolto: La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
tolto: Le pene sono aumentate quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art341 · fonte del testo
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