Art. 344 c.p. — Oltraggio a un pubblico impiegato
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 cod. pen., sia nella parte in cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso minimo edittale fissato per il più grave delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto per il reato di ingiuria. - O. n. 162/1996. red.: S. Di Palma
Art. 344 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 341 c.p. · Art. 23 c.p.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 cod. pen., impugnato nella parte concernente il minimo edittale della pena. La norma, infatti, nel richiamare il regime sanzionatorio dettato dall'art. 341 stesso codice, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, individua un regime di mera proporzionalità fra le pene, con l'ovvia conseguenza che qualsiasi modifica apportata alla sanzione edittalmente prevista dalla norma richiamata (nella specie, l'illegittimità della previsione, della reclusione per mesi sei, quale minimo edittale della pena) automaticamente si riverbera, contrariamente al presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quò, sulla disposizione richiamante. Peraltro, nessun rilievo assume la circostanza che le ipotesi in comparazione ora si equivalgano nel limite minimo della pena, poiché l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato in via generale dall'art. 23 cod. pen., è proprio di tutte le fattispecie delittuose, che, senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo, malgrado la diversa gravità dei reati, contrassegnata dalla differente pena massima. - S. n. 341/1994. red.: A.M. Marini
Art. 344 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 341 c.p.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 cod. pen., in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 6 e 61 del 1973 e con sent. n. 68 del 1973.
Art. 341 c.p. · Art. 344 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.
Gli artt. 341 e 344 cod. pen., non violano gli artt. 1 e 3 Cost. per non aver equiparato il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato al privato cittadino. I criteri accolti nella sent. n. 109 del 1968 - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non è irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela. Le affermazioni convenute nella suddetta sentenza conducono a ritenere non fondate le censure relative agli artt. 2, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35, perché se è vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, è vero altresì che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro. Ciò implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti, quali sono posti da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari dignità delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, fra l'altro, postulano efficienza e serenità di espletamento. Quanto all'art. 113 Cost., basti, infine, osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., è norma di diritto sostanziale e non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
Art. 341 c.p. · Art. 344 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. 31 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa e' recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art344 · fonte del testo
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