Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1973 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo

comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 16 novembre 1971 dal tribunale di Cassino nel

procedimento penale a carico di De Vito Enzo, iscritta al n. 461 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27 del 29 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Enzo De Vito, il

tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma,

e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto :

Rispetto allo stesso art. 3 della Costituzione (e ad altri numerosi

articoli: 1, 2, 4, 28, 35, 54, 97, 98 e 113), la questione, in ordine

all'art. 341 (e all'art. 344) del codice penale, è stata dichiarata

non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha

fatto pure richiamo alla precedente sentenza n. 109 del 1968; ed è

stata poi, conseguentemente, dichiarata la manifesta infondatezza della

stessa questione con le ordinanze n. 6 e n. 61 del 1973.

Orbene, pur riguardando la presente ordinanza di rimessione, oltre

all'art. 341 (oltraggio a pubblico ufficiale), anche l'art. 336 cod.

pen., nel quale l'incriminazione è sorretta dalla medesima ratio

(violenza o minaccia a pubblico ufficiale), non vengono prospettati

profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare

la sua consolidata giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale,

sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del

1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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