Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal Pretore

di Sampierdarena, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287- bis

dell'anno 1985;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

Relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio

1985, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

341 cod. pen. per contrasto con gli artt. 2, 3, 27 e XII disp. trans.

Costituzione;

che, nella diffusa e perspicua motivazione, tutta ispirata ad un

profondo sentimento di dedizione ai valori della Costituzione

democratica della Repubblica, sostiene il Pretore, in buona sostanza,

che la fattispecie impugnata tutela un bene giuridico tipicamente

fascista, quale l'obbedienza cieca e assoluta, la sottomissione, la

prona ossequiosità del suddito a fronte di colui che incarna il

potere, in guisa da ledere diritti fondamentali del cittadino (art.

2), e la stessa norma XII delle disp. transitorie;

che - sempre ad avviso dal Pretore - non vi sarebbe alcuna

razionalità nel tutelare così duramente il dipendente dello Stato o

di altri enti pubblici rispetto agli altri lavoratori, compresi i

dipendenti privati, perché in tal modo verrebbe violato il principio

di uguaglianza (art. 3);

che, infine, dovendosi escludere che colui che offende il

pubblico ufficiale intenda ledere altresì il prestigio dello Stato,

la sanzione comminata risulta assolutamente sproporzionata al

disvalore del fatto, e perciò del tutto inadeguata a raggiungere le

finalità di risocializzazione che l'art. 27 Cost. prevede;

che nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa

Corte, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Considerato che questa Corte, con sent. 19 luglio 1968 n. 109,

aveva già dichiarata infondata, sotto il profilo degli art.li 1 e 3

Cost., la questione ora risollevata;

che già in allora la Corte aveva riconosciuto che la disciplina

legislativa dell'oltraggio, così come delineata dal codice Rocco,

"troppo risente dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine",

particolarmente quanto all'entità della pena: la quale, però, non

è tale da non riuscire sorretta da qualche giustificazione, in guisa

da incrinare i poteri discrezionali del legislatore nella valutazione

della congruenza fra reato e pena affidata a criteri di politica

legislativa;

che, infatti, non ha inteso il legislatore di tutelare una

categoria di lavoratori ritenuti superiori perché dipendenti dello

Stato, ma soltanto di proteggere quello speciale status che viene

conferito in considerazione delle attribuzioni e dei poteri ad essi

affidati: status che, peraltro, è poi anche fonte di aggravamento di

responsabilità ogniqualvolta la qualità in parola viene assunta ad

elemento costitutivo (reati propri) o a circostanza aggravante di

talune fattispecie;

che, pertanto, abbia o non il cittadino l'intento di offendere

il prestigio della pubblica amministrazione, è alla obbiettiva

lesione del prestigio che è nell'esercizio della pubblica funzione

che il legislatore ha riguardo, o alla causa dell'offesa, che proprio

in quella funzione ha trovato origine: e ciò al fine di evitare che,

nel diffondersi del dileggio o della irrisione, la funzione stessa

venga svilita al punto da favorire la generale inosservanza;

che, proprio per questo, è stata però ripristinata la

scriminante conosciuta dalla democrazia liberale prefascista, per la

quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale stesso,

con il suo comportamento, tradisce le finalità che la pubblica

amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione,

talché oggi non può più affermarsi che la disciplina normativa sia

ancora completamente ispirata al principio autoritario del travolto

regime, al punto da contrastare con la XII Disposizione della

Costituzione, peraltro da definirsi "finale" e non "transitoria";

che, tuttavia, come bene ha rilevato il Pretore, rimane

sicuramente, specie in talune ipotesi di fatto, una effettiva

sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tanto che

lo stesso legislatore ha tentato di darsene carico, attraverso le due

successive commissioni ministeriali del 1945 e del 1956, fino a

proporre una lieve pena pecuniaria quando il fatto oltraggioso

risulti di lieve entità;

che, però, tutto ciò conferma che si tratta di prerogativa del

legislatore, anche se non può non osservarsi che, per rendere più

congrue le pene, non è necessario attendere la riforma generale del

codice penale, in ritardo di quarantatré anni;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 cod. pen., sollevata dal Pretore di

Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, con riferimento agli

artt. 2, 3, 27 e XII Disp. finale delle Disposizioni transitorie e

finali della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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