Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1973 dal

pretore di Codigoro nel procedimento penale a carico di Trombini

Maurizio, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 29 marzo 1973, il pretore di Codigoro, nel corso di

un procedimento penale a carico di Maurizio Trombini, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nei limiti in

cui comprende nella tutela penale anche le guardie giurate particolari

dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. 18 giugno 1931, n.

773".

Il pretore afferma che dal combinato disposto del citato art. 133

del t.u., dell'art. 225 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635,

dell'art. 357 del codice penale e dell'art. 221 del codice di procedura

penale emerge che alle guardie particolari giurate sia da riconoscersi,

in quanto esplichino il servizio cui sono destinate, la qualità di

pubblici ufficiali; e, ravvisando tra dette guardie preposte alla

vigilanza di private proprietà mobiliari ed immobiliari ed altre

categorie di pubblici ufficiali (quali, ad esempio, i componenti l'Arma

dei carabinieri) una diversità di situazioni, tale da non giustificare

l'identico trattamento penale dei fatti lesivi del loro onore e del

loro prestigio (art. 341 cod. pen.), prospetta, sul piano della

ragionevolezza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La censura concerne l'attribuzione della qualifica di pubblici

ufficiali alle guardie particolari giurate poste a vigilanza di beni

privati e la conseguente ipotizzazione del reato di oltraggio (art. 341

del codice penale) per le offese al loro onore o al loro prestigio.

2. - La questione non è fondata.

Se le guardie particolari giurate siano o no penalmente tutelate

dall'art. 341 del codice penale è un quesito che attiene

all'interpretazione (controversa in dottrina) del giudice di merito.

È, d'altronde, da osservare (e da tenere fermo) che il carattere

della funzione delle guardie particolari giurate non deriva dalla

natura del bene alla cui vigilanza e protezione esse sono preposte (sia

esso di proprietà di privati o di enti pubblici: art. 133 del t.u.

delle leggi di pubblica sicurezza), bensì dalla disciplina

pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono

assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalità (artt.

134,136,138,140 del t.u.; artt. 249,250,252,253,254, 255,256 del r.d. 6

maggio 1940, n. 635).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Coslituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in

epigrafe, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie

particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno

1931, n. 773.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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