Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/2000

Altra decisione · depositata il 17/01/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito delle delibere del 16 marzo 1999 della Camera dei

deputati relative alla insindacabilità dei fatti per i quali è in

corso il procedimento penale n. 4771/1998 nei confronti degli

onorevoli Roberto Maroni ed altri, promosso dalla Corte di appello di

Milano, sezione IV penale, con ricorso depositato il 5 agosto 1999 ed

iscritto al n. 127 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano procede nei confronti

dei deputati Roberto Maroni, Umberto Bossi, Mario Borghezio, Davide

Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli e Roberto Calderoli,

appellanti avverso la sentenza del pretore di Milano, che li aveva

condannati per i reati di cui agli artt. 110, 337, 339 e 110, 341,

quarto comma, del codice penale, in relazione ai fatti commessi in

Milano durante una perquisizione disposta dal Procuratore della

Repubblica di Verona nei confronti di tale Marchini Corinto, e poi

estesa ad un locale ritenuto nella disponibilità del predetto presso

la sede di Milano del Partito Lega Nord;

che la Camera dei deputati, con deliberazioni adottate in

assemblea il 16 marzo 1999, discostandosi parzialmente dalle proposte

della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, dei fatti oggetto di entrambe le imputazioni di

resistenza e di oltraggio contestate ai deputati Maroni, Bossi,

Caparini, Martinelli e Calderoli, mentre nei confronti del deputato

Borghezio, anch'egli imputato di entrambi i reati, la deliberazione

di insindacabilità ha avuto per oggetto solo i fatti relativi

all'imputazione di oltraggio;

che la Corte di appello di Milano ha sollevato, con ordinanza in

data 8 giugno 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati, contestando l'uso non

corretto "del potere di decidere con riferimento alla ricorrenza dei

presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con delibere

del 16 marzo 1999";

che la ricorrente, richiamando le sentenze di questa Corte n.

289 del 1998 e n. 375 del 1997, rileva che la prerogativa

costituzionale riguarda i soli comportamenti dei membri delle Camere

funzionali all'esercizio del mandato parlamentare e non si estende

all'intera attività politica del deputato, in quanto "tale

interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto

dall'art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare

la prerogativa in un privilegio personale";

che, in particolare, la Corte ricorrente dubita che nell'azione

di difesa di una posizione programmatica e politica si possa

configurare, "solo perché non estranea a rivendicazioni avanzate

anche nell'ambito parlamentare, quel nesso con le funzioni proprie

dei deputati ... che è presupposto essenziale del potere valutativo

attribuito alle Camere";

che il nesso funzionale sarebbe ancor meno ravvisabile con

riferimento a comportamenti di violenza e minaccia per opporsi a

pubblici ufficiali, come d'altronde ritenuto dalla stessa Giunta per

le autorizzazioni a procedere, che aveva escluso qualsiasi possibile

collegamento tra le funzioni parlamentari e le condotte riconducibili

al reato di resistenza a pubblico ufficiale, "ancorché lette nel

contesto di protesta ideologica da cui si muove l'azione politica

della Lega Nord";

che le delibere parlamentari di insindacabilità avrebbero quindi

compresso la sfera di attribuzioni proprie del potere giudiziario,

precludendo alla Corte ricorrente "la cognizione ... in ordine alla

rilevanza penale dei fatti contestati e alla loro riferibilità agli

imputati".

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente

a decidere, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e

quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia

ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti

soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso

articolo, impregiudicata ogni definitiva decisione anche

sull'ammissibilità;

che la Corte di appello di Milano è legittimata a sollevare il

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali ad essa attribuite in relazione al giudizio penale

pendente per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale,

in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte,

secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro

funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente

garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di

attribuzione;

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in

ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione (v., da ultimo, ordinanze nn. 363, 362, 319 del 1999);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la

Corte di appello di Milano lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi

presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di

dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,

Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle

loro funzioni (v., da ultimo, ordinanze nn. 363,362 e 319 del 1999);

che dall'ordinanza possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di

appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei

deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza alla Corte di appello di Milano, sezione IV

penale, ricorrente;

b) che gli atti introduttivi del conflitto e la presente

ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei

deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di

cui al punto a), per essere successivamente depositati nella

cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla

notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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