Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1977 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 341,

commi primo e ultimo, del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal pretore di

Abbiategrasso nel procedimento penale a carico di Scotti Anselmo,

iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal pretore di Langhirano nel

procedimento penale a carico di Bolsi Pietro, iscritta al n. 311 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 26 novembre 1974 nel corso di un

procedimento penale a carico di Scotti Anselmo, il pretore di

Abbiategrasso ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 341, ultimo comma, c.p. (oltraggio aggravato), per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione. La norma determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che alla

violenza o minaccia hanno aggiunto l'espressione o il gesto

oltraggioso, e coloro che hanno commesso il fatto solo mediante

violenza o minaccia, tenuto conto che un determinato comportamento se

valutato come aggravante soggiace ad una disciplina complessivamente

più favorevole al reo di quanto non lo sia se considerato elemento

costitutivo di fattispecie.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato con deduzioni

depositate il 19 luglio 1975, sostenendo l'infondatezza della

questione.

L'oltraggio aggravato, infatti, potrebbe essere integrato tanto da

un comportamento violento o minaccioso accompagnato dall'atto

offensivo, quanto dal solo comportamento minaccioso e violento.

2. - Con altra ordinanza, emessa dal pretore di Langhirano il 23

maggio 1975 nel corso di un procedimento penale a carico di Bolsi

Pietro, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del

primo comma del medesimo art. 341 del codice penale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Sotto un primo profilo si rileva che a seguito della modifica

dell'ultimo comma dell'art. 69 c.p.(concorso di circostanze aggravanti

e attenuanti), introdotta con l'art. 6 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99,

il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti

può avere come conseguenza che reati muniti di sanzioni molto gravi

siano puniti più lievemente di reati di inferiore gravità. Il reato

di oltraggio semplice sarebbe tra quelli per i quali tale situazione

può verificarsi e quindi la norma che lo prevede creerebbe una

illegittima disparità di trattamento.

Un diverso più specifico profilo di illegittimità inficierebbe la

norma impugnata in considerazione della asserita identità sostanziale

tra la fattispecie dell'oltraggio semplice e quella dell'esercizio

arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alle

persone (art. 393 c.p.).

Potrebbe infatti verificarsi, ad avviso del giudice a quo, che

l'offesa sia commessa non allo scopo di ledere il prestigio del p.u.,

ma per far valere un diritto in luogo di rivolgersi al giudice.

Non avendo poi il d.lg.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, previsto la

scriminante anche per il fatto non arbitrario ma ingiusto del p.u.,

l'art. 341 c.p. sarebbe illegittimo perché non consente di

ricomprendere la reazione al fatto ingiusto del p.u. nella fattispecie

dell'esercizio arbitrario, prevedendo, anzi, per l'oltraggio sanzioni

più gravi di quelle comminate per il predetto reato.

In questo giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri né vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del pretore di Abbiategrasso e del pretore di

Langhirano fanno oggetto di denuncia il medesimo testo legislativo

(l'art. 341, primo ed ultimo comma, cod. pen.), in riferimento allo

stesso parametro (l'art. 3 Cost.), involgendo questioni connesse od

analoghe. I relativi giudizi possono perciò essere decisi con unica

sentenza.

2. - Secondo il pretore di Abbiategrasso, la norma che configura il

reato di oltraggio aggravato (art. 341, ultimo comma, cod. pen.)

quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia, senza distinguere

tra l'ipotesi in cui violenza o minaccia si aggiungano all'oltraggio

puro e semplice e l'ipotesi in cui questo sia commesso mediante

violenza o minaccia, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., assoggettando

alla stessa pena casi nei quali violenza o minaccia si presentano

realmente come circostanze aggravanti e casi nei quali, invece,

integrano esse stesse la fattispecie criminosa dell'art. 341, ultimo

comma.

Ma la questione non è fondata, non essendo affatto irragionevole

l'apprezzamento del legislatore, che ha valutato le due ipotesi testé

accennate come equivalenti sia quanto alla gravità dell'azione sia

quanto al grado di pericolosità dell'agente che esse rivelano. Sotto

entrambi questi aspetti non fa differenza, invero, che ad espressioni

ingiuriose si accompagnino atti violenti o minacce, o che il

comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o nella minaccia.

3. - Neppure è fondata la questione di legittimità costituzionale

del primo comma dell'art. 341 cod. pen., sollevata con l'ordinanza del

pretore di Langhirano, per violazione - anche qui - dell'art. 3 della

Costituzione.

Dei due profili sotto cui la questione viene prospettata, il primo

(che l'ordinanza considera "di carattere generale") non attiene, in

realtà, alla disposizione impugnata (e della quale soltanto il pretore

doveva fare applicazione), ma al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito

nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che, a modifica del quarto comma

dell'art. 69 cod. pen., ha consentito il cosiddetto giudizio di

comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti anche

quando la legge stabilisca una pena di specie diversa o ne determini la

misura in modo indipendente: dal che potrebbero derivare - secondo

rileva l'ordinanza - ingiustificate disparità di trattamento (potendo

accadere, ad esempio, che per un oltraggio semplice sia inflitta, pur

con la concessione delle attenuanti generiche, una pena superiore a

quella irrogata a chi sia condannato per reati molto più gravi).

L'anzidetto profilo di incostituzionalità, riferito all'art. 341,

è perciò del tutto inconferente.

Sotto il secondo profilo (che l'ordinanza qualifica come

"specifico") si denuncia la mancata distinzione tra l'oltraggio posto

in essere con l'esclusivo intento di offendere la pubblica autorità e

quello commesso invece "quale sostanziale esercizio delle proprie

ragioni", per reagire al fatto meramente "ingiusto" del pubblico

ufficiale: quest'ultima ipotesi essendo, come afferma l'ordinanza,

strettamente analoga a quella dell'esercizio arbitrario delle proprie

ragioni, meno severamente punito.

Ma la censura - che avrebbe dovuto, più correttamente, essere

rivolta al combinato disposto dell'art. 341 e dell'art. 4 del d.lg.lgt.

14 settembre 1944, n. 288, che per il reato ivi contemplato e per gli

altri previsti dagli artt. 336, 337, 338, 339, 342 e 343 cod. pen., ha

reintrodotto la esimente del comportamento del pubblico ufficiale, "che

abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle

sue attribuzioni" - si risolve in una critica di politica legislativa,

che non può avere ingresso in questa sede. Rientrava, infatti, nella

sfera di libera valutazione del legislatore l'assumere a causa di non

punibilità l'esorbitanza del pubblico ufficiale dalle proprie

funzioni, e non anche la diversa ipotesi della pura e semplice

illegittimità degli atti da esso posti in essere nei confronti

dell'imputato. Né siffatta valutazione eccede dai limiti della

ragionevolezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 341 del codice penale, commi primo ed ultimo, in relazione

implicita con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14

settembre 1944, n. 288, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari